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Sentenza

Sentenza n. 1081/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte relativa all’obbligo per le strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni necessarie a rispettare i tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria privata accreditata e titolare di un contratto con l’ATS competente, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare che imponevano, qualora non fosse possibile assicurare la prestazione entro i tempi della classe di priorità e non fossero disponibili alternative territoriali, di erogare la prestazione in regime di libera professione a carico della struttura, richiedendo all’utente soltanto il ticket eventualmente dovuto. Sono stati dedotti sei motivi: contraddittorietà, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l’obbligo avrebbe impedito la programmazione dell’attività nel rispetto del budget annuale; violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, in quanto le strutture non sarebbero obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa contrattualmente programmati; violazione dell’art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta senza base legislativa; violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il contenuto sostanzialmente espropriativo dell’imposizione di prestazioni gratuite; violazione dell’Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa sarebbe riferibile ai soli erogatori pubblici; carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale richiamato sarebbe relativo al triennio 2019-2021 e avrebbe esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a., limitatamente alla verifica della permanenza dell’interesse, la ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, tale dichiarazione imponga la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il riferimento alla sopravvenuta normativa che prevede la remunerazione delle prestazioni aggiuntive è emerso nel contesto processuale, ma la decisione è stata fondata sulla dichiarazione della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per il complessivo andamento del processo e per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell’interesse, risulti venuto meno l’interesse alla decisione.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per la fissazione della causa e per la definizione con sentenza semplificata.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024

    La normativa sopravvenuta è richiamata nel contesto processuale perché avrebbe previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire, salvo che emergano ragioni autonome che impongano una diversa definizione del giudizio.
  • La verifica della permanenza dell’interesse può condurre alla definizione del ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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