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Sentenza

Sentenza n. 1170/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 804/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 13.11.2024 all’esito del procedimento RG n. 726/2024.

Giustizia amministrativa202502861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero a renderla disponibile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 804/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la materiale attribuzione alla ricorrente della carta docente. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il titolo esecutivo era stato notificato all'amministrazione competente ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che sussistessero ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'amministrazione aveva eseguito il giudicato soltanto quanto alle spese processuali e non aveva dimostrato di avere attribuito alla ricorrente la carta docente riconosciuta dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere nei successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa richiamata. Ha inoltre applicato la penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la penalità di mora; nel caso concreto ha fondato sia l'ordine di esecuzione sia la condanna al pagamento di una penalità parametrata agli interessi legali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni era decorso, consentendo di ritenere esigibile l'obbligo senza ulteriori ostacoli normativi.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    pagamento in “conto sospeso”

    È stato indicato quale possibile modalità di pagamento utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha novellato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il cui penultimo periodo è stato applicato per individuare la decorrenza della penalità di mora dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente una sentenza passata in giudicato e non abbia dimostrato l'adempimento della prestazione principale riconosciuta al beneficiario.
  • Decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni, l'obbligo risultante dal giudicato può essere azionato in sede di ottemperanza, ove non risultino ulteriori impedimenti normativi.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo adempimento, quando il ritardo dell'amministrazione sia ingiustificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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