Sentenza n. 4733/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità – previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione e mancata concessione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente, dopo avere effettuato la preiscrizione universitaria e trasmesso la richiesta tramite il portale ministeriale Universitaly, ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero e dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad nell'ambito del procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio. In particolare, ha dedotto di non essere riuscito a ottenere un appuntamento presso l'Ambasciata per formalizzare la domanda di visto e ha chiesto la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta, previa tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'appuntamento presso l'Ambasciata è stato concesso. Tale adempimento ha realizzato quanto concretamente sollecitato dal ricorrente con l'istanza e con la diffida, ossia essere posto in condizione di inoltrare la domanda di visto dopo la preiscrizione universitaria. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito l'illegittimità del silenzio né la domanda di condanna a provvedere. Le spese sono state compensate in ragione dell'ingente flusso di domande recentemente fronteggiato dall'Ambasciata in Pakistan e dell'elevato contenzioso avente il medesimo oggetto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la concessione nelle more del processo dell'appuntamento necessario per formalizzare la domanda amministrativa determina la cessazione della materia del contendere quando realizza l'utilità concretamente richiesta dal ricorrente, anche se non comporta ancora il rilascio del provvedimento finale.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia soddisfatto integralmente l'interesse sostanziale dedotto con l'azione, rendendo non più attuale la decisione sulla legittimità dell'inerzia e sulle misure consequenziali.
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