Sentenza n. 12625/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici per perdita uditiva bilaterale isolata alle alte frequenze, con conseguente esclusione dal concorso VFI 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato dalla Commissione medica concorsuale, deducendo l’erroneità della valutazione sanitaria e l’eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la propria condizione non integrasse una patologia ostativa ai sensi della Direttiva tecnica allegata al D.M. 4 giugno 2014, richiamando una certificazione dell’ASP che attestava normoacusia. Ha inoltre lamentato che l’Amministrazione non avesse reso disponibili i risultati individuali degli accertamenti, i parametri applicati, il confronto tra i dati audiometrici rilevati e le soglie di inidoneità, né le ragioni dell’incompatibilità con il giudizio di idoneità. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, affidata al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, per accertare la sussistenza della perdita uditiva contestata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La verificazione, svolta mediante esame della documentazione sanitaria, visita otorinolaringoiatrica ed esame audiometrico eseguito ad hoc, ha confermato la diagnosi già formulata dalla Commissione concorsuale: perdita uditiva bilaterale isolata superiore a 30 dB a 1.000 Hz e perdita uditiva bilaterale percentuale pari al 32,81%. Il verificatore ha ritenuto che tale condizione comportasse, ai sensi della Direttiva tecnica approvata con D.M. 4 giugno 2014, l’attribuzione del coefficiente AU 4, incompatibile con l’idoneità all’arruolamento. Il Collegio ha attribuito rilievo alla convergenza delle valutazioni rese da due organismi tecnici pubblici e ha ritenuto adeguatamente approfonditi i profili contestati. Le valutazioni della Commissione sono state qualificate come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, non dimostrate nel caso concreto. La certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a sostituire le risultanze degli accertamenti compiuti nel contesto concorsuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali in favore del Ministero della Difesa; nulla è stato disposto sulle spese di verificazione per mancata richiesta dell’organismo verificatore.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
"sentenza in forma semplificata"
Consente al giudice, sentite le parti, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base normativa per la verificazione disposta dal giudice al fine di accertare, mediante un organismo tecnico, la sussistenza della condizione sanitaria controversa.
D.M. 4 giugno 2014
Approva la Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; la perdita uditiva bilaterale percentuale superiore al 32% comporta il coefficiente AU 4, incompatibile con l’idoneità all’arruolamento.
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
È richiamato quale fonte normativa alla quale si collega la Direttiva tecnica in materia di profilo sanitario militare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute trattati e diffusi nell’ambito del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la disposizione di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni mediche concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino affette da macroscopiche abnormità, errori manifesti o palese irragionevolezza; non è sufficiente contrapporre ad esse la diversa opinione di un medico di fiducia o documentazione sanitaria formata fuori dal contesto concorsuale.
- Quando una verificazione disposta dal giudice, svolta mediante esame della documentazione sanitaria e nuovi accertamenti specialistici da parte di un organismo tecnico pubblico, conferma le risultanze della commissione concorsuale, la convergenza dei due accertamenti costituisce elemento idoneo a rafforzare l’attendibilità del giudizio di inidoneità, salvo la dimostrazione di specifiche anomalie metodologiche o valutative.
- Nelle procedure selettive per l’arruolamento militare, le commissioni sanitarie devono applicare rigorosamente i parametri della Direttiva tecnica di riferimento, assicurando uniformità procedurale, omogeneità dei criteri valutativi e parità di trattamento tra i candidati.
- L’accertamento di una condizione sanitaria che, secondo i parametri tecnici applicabili, determina un coefficiente incompatibile con l’idoneità al servizio impone l’esclusione dal concorso e non lascia all’Amministrazione margini di valutazione estranei alle soglie e ai criteri stabiliti dalla disciplina tecnica.
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