Sentenza del 21/09/2020 n. 944 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impianto di termovalorizzazione - attività economica - efferenza - sussiste- classamento catastale D/1 - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sul classamento catastale di un impianto di termovalorizzazione sito a Coriano (foglio 20, particella 61, sub 11). L'Agenzia contestava il DOCFA che aveva proposto la categoria E/9 e ha emesso avviso di classamento attribuendo la categoria D/1 (rendita diversa). L'Agenzia sosteneva che l'impianto, valorizzando il contenuto energetico dei rifiuti e immettendo calore ed energia elettrica nella rete a fronte di corrispettivo, svolge una vera e propria attività economica/industriale (produzione di energia) e non un servizio pubblico, e quindi va classificato come opificio in D/1.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza impugnata e classificando l'unità immobiliare nel gruppo D, categoria D/1. Il Collegio ha ritenuto che l'impianto svolga attività produttiva con fonte reddituale (incenerimento, recupero di calore, immissione di calore in rete di teleriscaldamento ed energia elettrica nella rete nazionale contro corrispettivo) e che pertanto il classamento in D/1 sia corretto. L'appellata è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia, liquidate in complessivi euro 2.500,00.
Norme richiamate
D.L. 16/1993, art. 2
Riferimento alla procedura DOCFA per la dichiarazione di unità immobiliari nuove o variate; la motivazione dell'avviso di classamento può essere adempiuta indicando i dati oggettivi accertati dall'ufficio senza allegare la stima completa, dal momento che la procedura è fortemente partecipativa e conoscibile dal contribuente.
DM 701/1994
Norme tecniche di riferimento per la procedura DOCFA; utilizzato per confermare che la stima d'ufficio e gli elementi oggettivi raccolti sono sufficenti per l'attribuzione della categoria catastale.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
sentenze n. 2268/2014 e n. 16824/2006
Principio secondo cui, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento è soddisfatto dall'indicazione dei dati oggettivi accertati e della classe attribuita, essendo la stima conosciuta o facilmente conoscibile per il contribuente.
Massime di principio
- Un impianto di termovalorizzazione che trasforma rifiuti in calore ed energia immessa in reti contro corrispettivo assume natura di attività economica/industriale e va tipicamente classificato nel gruppo D (es. D/1 per opifici), anche se svolge una funzione di pubblico interesse.
- La presenza di una produzione di energia destinata al mercato (immissione in rete elettrica o teleriscaldamento dietro compenso) è un forte indicatore di natura produttiva e fonte reddituale autonoma, rilevante ai fini del classamento catastale.
- La procedura DOCFA e i dati oggettivi in essa contenuti possono bastare all'Ufficio per il classamento senza obbligo di allegare tutta la stima o di eseguire necessariamente un sopralluogo, se le informazioni disponibili (anche pubbliche) consentono di ricostruire la funzione economica dell'immobile.
- Anche attività riconducibili a pubblico interesse possono essere classificate come attività economiche quando la gestione ha carattere imprenditoriale e produce reddito vendendo beni/servizi sul mercato; la qualificazione giuridica di 'servizio pubblico' non esclude automaticamente la natura reddituale e industriale dell'impianto.
- Per contestare un classamento fondato su DOCFA l'interessato deve dimostrare l'assenza di elementi che configurano attività produttiva autonoma (es. mancanza di immissione di energia/merce sul mercato, assenza di autonomia reddituale e funzionale).
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