Sentenza n. 2065/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza: della sentenza del Tribunale di Pavia n. 688/2024, depositata e resa pubblica il 03.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 508/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ordinato l'accredito di 500 euro sulla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 688/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere il beneficio della carta del docente e ad accreditare sul relativo borsellino elettronico l'importo di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 giugno 2025 e il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'obbligo giudizialmente accertato, chiedendo l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto pagamento. È stata inoltre richiesta la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza del Tribunale di Pavia era passata in giudicato, che la pretesa economica era adeguatamente documentata e che l'Amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricandolo di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e di provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per l'avvenuta nomina del commissario ad acta, sia per le circostanze del ritardo, riconducibili principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e decidere sulla richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“ulteriore somma di denaro”; “manifestamente iniquo”; “altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate in concreto le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. La nomina del commissario ad acta e l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente hanno escluso l'applicazione dell'astreinte.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ha reso procedibile il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 112 c.p.a.
Il giudicato costituisce il presupposto dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione della sentenza rimasta ineseguita.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, per le obbligazioni derivanti da una sentenza notificata all'amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando una sentenza passata in giudicato impone alla pubblica amministrazione il pagamento o l'accredito di una somma determinata e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine congruo, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua, anche in ragione della nomina del commissario ad acta e delle circostanze che hanno determinato il ritardo dell'amministrazione, purché non siano imputabili a una volontà elusiva del giudicato.
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