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Sentenza

Sentenza n. 1611/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 237/2022 del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero per l’esecuzione il 7 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, condannando il Ministero al relativo accredito. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’integrale esecuzione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato l’8 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata la domanda, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione ai fini esecutivi e che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché il Ministero non aveva contestato l’inottemperanza e non aveva provveduto spontaneamente, il TAR ha ordinato l’integrale esecuzione del giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante accredito sulla carta del docente di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per il caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario da lui delegato, con termine di sessanta giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto tempestivamente proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    È la disposizione istitutiva della carta del docente, il cui riconoscimento economico per gli anni indicati era stato accertato dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, deve ordinare all’amministrazione inadempiente l’integrale esecuzione del giudicato quando risultino la definitività del titolo, la sua notificazione ai fini esecutivi, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e la mancata esecuzione spontanea.
  • In sede di ottemperanza possono essere fissati termini concreti per l’adempimento e può essere nominato un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato all’interno dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, purché gli siano attribuiti il termine e i poteri necessari per dare effettiva esecuzione al giudicato.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni sull’inottemperanza, unitamente alla documentazione del giudicato e della notificazione, consentono di accertare l’inadempimento e di adottare le misure esecutive richieste.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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