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Sentenza

Sentenza n. 544/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 19.12.2023, n. 311, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, n. 311 del 19 dicembre 2023, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Savona aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’erogazione complessiva di € 1.500,00. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 22 dicembre 2023. Il Ministero si è costituito senza contestare il ricorso e senza dimostrare l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha rilevato che il Ministero non aveva assolto l’onere di provare l’adempimento, gravante su chi intenda dimostrare l’estinzione dell’obbligazione esecutiva. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditandovi € 1.500,00 entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, da attivarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero, non contestando il ricorso, non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non contesta l’inadempimento e non prova l’avvenuta esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato, l’actio iudicati deve essere accolta e il giudice deve ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’attuazione del titolo esecutivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può imporre all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione del giudicato comporti non soltanto il pagamento di somme, ma anche un’attività amministrativa ulteriore, come l’emissione di un titolo o beneficio elettronico intestato all’interessato.
  • In presenza di un obbligo di facere amministrativo, la penalità di mora decorre dal termine assegnato per l’adempimento e cessa con l’effettiva esecuzione oppure, in caso di intervento sostitutivo, con l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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