Sentenza n. 9545/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del Decreto del Direttore Centrale n. 29985 del 14 dicembre 2022 e relativi allegati; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo, ivi inclusi: ▪ le comunicazioni di avvio del procedimento e gli atti ad esso collegati; ▪ le determinazioni degli Enti del SSR certificanti l’elenco dei fornitori riconciliato con i valori di CE indicati nel provvedimento di cui sopra che di seguito si richiamano: - per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 634 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 avente ad oggetto “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” b) decreto n. 696 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 avente ad oggetto “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige” - per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 692 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto “decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” b) nota prot. 18453/2019 - per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area Giuliano Isontina nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 441 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015 2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici” - Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”: a) decreto n. 187 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto “Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” - per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) giusta legge regionale 27 dicembre 2018, n. 27 rubricata: “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale” a) decreto n. 145 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.” - per l’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO): a) decreto n. 376 pubblicato all’albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 avente ad oggetto “Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: certificazione dei dati di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.” - per l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo): a) decreto n. 149 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019”; b) decreto n. 130 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione”; c) decreto n. 101 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 avente ad oggetto “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015 2016-2017-2018”; - per l’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS): a) nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019; b) nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019. - per la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità a) nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; b) nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente; ▪ il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216; ▪ l'“accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016 2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; ▪ la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145; ▪ il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; ▪ l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; ▪ l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di individuazione dell'impresa fornitrice e quantificazione della quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto regionale che le poneva a carico una quota di payback pari a 43.349,53 euro, contestando il calcolo del fatturato e dell'importo dovuto. Ha dedotto, in particolare, la mancata distinzione tra fatturato relativo alla fornitura di dispositivi e fatturato relativo a servizi; l'erronea inclusione di dispositivi aventi utilità pluriennale nel calcolo riferito agli anni di acquisto; il computo del fatturato al lordo dell'IVA, ritenuto lesivo perché l'imposta è sostenuta dagli enti del Servizio sanitario nazionale; nonché l'illegittimità della compensazione del credito vantato dalla società con il debito da payback, per difetto di identità soggettiva, omogeneità, liquidità ed esigibilità dei crediti ai sensi dell'art. 1243, comma 1, c.c. Sono stati prospettati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, oltre a censure relative alla legittimazione della Regione e ai presupposti della compensazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che il sistema normativo attribuisca alle Regioni soltanto compiti vincolati di verifica contabile, individuazione delle aziende fornitrici, calcolo della quota individuale e indicazione delle modalità di pagamento, sulla base del tetto di spesa, del suo superamento e della percentuale di ripiano già determinati a livello statale. Le attività degli enti del Servizio sanitario regionale sono state qualificate come mere operazioni tecniche di ricognizione, somma e certificazione dei dati contabili; quelle regionali come attività tecnico-contabili e riepilogative, prive di discrezionalità amministrativa o tecnica e non implicanti esercizio di potere autoritativo. Ne deriva, secondo il giudice, un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra Regione e impresa fornitrice: l'impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto e la controversia riguarda il quantum debeatur, non l'esercizio di un potere amministrativo. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il TAR ha quindi ritenuto competente il giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio sarà riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio previsto dall'art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La percentuale di partecipazione delle aziende fornitrici al ripiano è fissata dalla legge e non è rimessa alla discrezionalità regionale.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»
Attribuisce alle Regioni compiti di verifica contabile, individuazione delle aziende soggette al ripiano, imposizione del pagamento e iscrizione in bilancio del relativo credito, senza attribuire loro il potere di determinare il tetto o il suo superamento.
art. 2, comma 1, d.m. 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute
Fissa, insieme alla disciplina legislativa, la quota percentuale di ripiano applicabile alle aziende fornitrici.
art. 2, comma 2, d.m. 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute
Disciplina il calcolo degli importi di ripiano individuali nell'ambito delle linee guida per i provvedimenti regionali.
art. 3, commi 1-3, d.m. 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute
«ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 - Dispositivi medici»»; «fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA»; «effettuano la validazione e certificazione del fatturato»
Attribuisce agli enti del Servizio sanitario attività istruttorie e tecnico-contabili di ricognizione, somma, validazione e certificazione del fatturato.
art. 4 d.m. 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute
«l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti»
Attribuisce alle Regioni la verifica della coerenza dei dati e l'adozione del provvedimento riepilogativo degli operatori e degli importi dovuti, in attività vincolata e meramente attuativa.
art. 133 c.p.a.
Il giudice ha precisato che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva e deve essere risolta secondo il riparto ordinario fondato sulla natura della situazione giuridica sostanziale.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio previsto, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nel rispetto delle preclusioni e decadenze maturate.
art. 70 c.p.a.
La riunione dei ricorsi costituisce facoltà discrezionale del giudice, esercitabile quando l'identità degli elementi o delle questioni renda opportuna la trattazione congiunta; nel caso concreto è stata esclusa perché avrebbe comportato un mero rinvio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa al difetto di giurisdizione e di assegnare un termine per memorie.
art. 1243, comma 1, c.c.
È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità necessari alla compensazione.
Massime di principio
- Nel sistema del payback per il superamento del tetto di spesa regionale dei dispositivi medici, le Regioni e le Province autonome non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento, poiché tali attività appartengono alle competenze statali; esse devono limitarsi agli adempimenti previsti dalla legge e dagli atti ministeriali attuativi.
- Le attività regionali di verifica della coerenza dei dati contabili, individuazione delle aziende fornitrici, calcolo della quota individuale e indicazione delle modalità di versamento costituiscono attività integralmente vincolate, tecnico-contabili e riepilogative, prive di discrezionalità amministrativa o tecnica e non espressive di potere autoritativo.
- La controversia relativa al corretto calcolo dell'importo di payback dovuto da un'impresa fornitrice riguarda un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale e la spettanza di un diritto soggettivo al corretto calcolo del quantum debeatur; pertanto, in assenza di giurisdizione esclusiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre individuare il petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia contesta l'esercizio di un potere autoritativo, mentre non sussiste quando la lite si colloca a valle del potere e riguarda un rapporto paritario relativo a diritti patrimoniali.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio previsto dall'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
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