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Ordinanza

Ordinanza n. 1923/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 3556 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Lombardia (sezione Seconda) n. 01371/2026, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 3560 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Lombardia (sezione Seconda) n. 01371/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva accolto il ricorso dei residenti contro l’assenso alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile in area vincolata, per omessa pubblicizzazione dell’istanza ai sensi dell’art. 44, comma 5, CCE

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatori di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

Due società operatrici di telecomunicazioni hanno proposto distinti appelli contro la medesima sentenza del TAR Lombardia. La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso di alcuni residenti avverso l’assenso alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile, collocato in area vincolata e a breve distanza dalle abitazioni, ritenendo rilevante l’omessa pubblicizzazione dell’istanza di rilascio del titolo, presentata il 24 giugno 2024, prevista dall’art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Le appellanti hanno chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza. In sede cautelare è risultata controversa l’applicabilità dell’art. 21-octies l. 241/1990 nel caso di omessa pubblicizzazione della richiesta del titolo abilitativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, poiché proposti contro la medesima sentenza. In sede cautelare ha ritenuto che la questione sull’operatività dell’art. 21-octies l. 241/1990 in presenza dell’omessa pubblicizzazione dell’istanza richiedesse un approfondimento di merito non compatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha inoltre rilevato che l’impianto era stato realizzato nel novembre 2024, attivato nel febbraio 2026 e successivamente silenziato in forza di un’ordinanza comunale del 20 aprile 2026. Le esigenze delle appellanti sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mantenendo ferma l’esecutività della sentenza impugnata. L’istanza cautelare è stata quindi accolta esclusivamente ai fini della fissazione dell’udienza di discussione, senza sospensione dell’esecutività della sentenza. L’udienza di merito è stata demandata al primo semestre 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla fase cautelare d’appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di provvedere in tal senso; nel caso concreto il giudice ha disposto la fissazione dell’udienza lasciando ferma l’esecutività della sentenza.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La sua applicabilità all’omessa pubblicizzazione della richiesta del titolo abilitativo è stata ritenuta questione controversa e bisognosa di approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare.

  • art. 44, comma 5, Codice delle comunicazioni elettroniche

    Prevede la pubblicizzazione dell’istanza di rilascio del titolo per la realizzazione dell’impianto; l’omessa pubblicizzazione è stata posta a fondamento della sentenza di primo grado impugnata.

Massime di principio

  • Quando l’appello cautelare pone una questione decisiva sull’applicabilità dell’art. 21-octies l. 241/1990 a una violazione degli obblighi di pubblicizzazione dell’istanza per il rilascio di un titolo abilitativo, la questione può essere riservata al merito se richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., qualora le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare esclusivamente a tale fine, senza sospendere l’esecutività del provvedimento o della sentenza impugnata.
  • Appelli distinti proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti per essere trattati e decisi congiuntamente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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