Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 761/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, del 1-OMISSIS-n. -OMISSIS-; - di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica del -OMISSIS-; e per la condanna dell’Amministrazione al riconoscimento e alla corresponsione dell’equo indennizzo.

Giustizia amministrativa202300678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per una patologia insorta dopo missioni operative in Kosovo e Iraq, unitamente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto ministeriale di diniego, adottato in riesame dopo una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il primo diniego per difetto di motivazione e imposto un’istruttoria più accurata. Ha dedotto la violazione dell’art. 603 d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che, per le patologie contratte da militari impiegati in missioni operative e sottoposti a esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, operi una presunzione relativa del nesso causale, superabile soltanto mediante la prova di una specifica genesi extralavorativa. In via principale ha chiesto la declaratoria di nullità del nuovo diniego per violazione o elusione del giudicato, la conversione del rito in ottemperanza e, comunque, il riconoscimento del beneficio, assumendo che l’Amministrazione avesse consumato il proprio potere valutativo. Nel merito ha contestato il parere del Comitato, fondato sull’assenza di dosi significative di radiazioni ionizzanti rilevate dalle schede dosimetriche e sulla ritenuta estraneità dell’esposizione al procedimento eziopatogenetico della patologia. Il ricorrente aveva documentato il servizio svolto in missioni internazionali, le condizioni ambientali e operative dei teatri di guerra, il contatto con materiale contaminato e la presenza nei tessuti di nanoparticelle compatibili con uranio impoverito o metalli pesanti. L’Amministrazione aveva richiamato genericamente una possibile origine ereditaria o genetica della patologia.

La decisione

Il TAR ha escluso la conversione del rito in ottemperanza e la nullità per violazione o elusione del giudicato, rilevando che la precedente sentenza aveva imposto un riesame motivato e che l’Amministrazione aveva effettivamente rinnovato la valutazione. Non vi era stata consumazione del potere discrezionale, poiché il precedente giudicato non aveva imposto il riconoscimento del beneficio né la ricerca di una specifica causa alternativa. Tuttavia, il ricorso è stato accolto nel merito alla luce dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 7 ottobre 2025, nn. 12, 13, 14 e 15. Il Collegio ha ritenuto che il militare avesse assolto l’onere di dimostrare il servizio svolto in missioni internazionali, le particolari condizioni ambientali e operative, l’esposizione a fattori di rischio e la natura della patologia coerente con tale rischio. In presenza di tali elementi, l’art. 603 d.lgs. n. 66/2010 comporta una presunzione relativa del nesso causale, sicché spettava al Ministero dimostrare una specifica genesi extralavorativa della patologia. Il parere del Comitato era illegittimo perché aveva richiesto, in sostanza, la prova scientifica certa o altamente probabile del nesso eziologico e aveva escluso il rischio sulla base delle sole schede dosimetriche, pretendendo inoltre la presenza del militare durante i bombardamenti e nelle immediate vicinanze dell’impatto dei proiettili, senza considerare la contaminazione ambientale. Il generico riferimento a una possibile origine ereditaria o genetica, non verificato rispetto al caso concreto, non costituiva prova contraria sufficiente. Sono stati quindi annullati il decreto impugnato e gli atti presupposti, con salvezza delle ulteriori valutazioni amministrative conformate ai principi della sentenza; il giudice ha escluso di poter sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. n. 66/2010

    Per determinate patologie insorte in militari impiegati in missioni nazionali o internazionali, poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, e operanti in particolari condizioni ambientali o operative, la disposizione rimodula l’onere probatorio riconoscendo una presunzione relativa del nesso causale, una volta dimostrati il servizio tipizzato, il rischio ambientale o operativo e la coerenza della patologia; spetta poi all’Amministrazione provare una specifica genesi extralavorativa.

  • artt. 1078 e 1079 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    La disciplina regolamentare integra il regime speciale di accertamento della dipendenza da causa di servizio per le patologie contratte in particolari contesti operativi.

  • d.P.R. n. 461/2001

    Disciplina generale del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, innovata per la fattispecie speciale dall’art. 603 d.lgs. n. 66/2010.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato quale criterio sistematico di riparto degli oneri probatori: il militare deve dimostrare il servizio e le condizioni di rischio, mentre, una volta integrati tali presupposti, l’Amministrazione deve fornire la prova contraria della genesi extralavorativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni nazionali o internazionali, nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il criterio ordinario del “più probabile che non”: una volta dimostrati il servizio tipizzato, le particolari condizioni ambientali o operative che abbiano aumentato il rischio e il carattere della patologia coerente con quel rischio, opera una presunzione relativa del nesso causale e spetta all’Amministrazione provare una specifica genesi extralavorativa.
  • Il Comitato di verifica per le cause di servizio non può respingere la domanda fondandosi esclusivamente sull’assenza di studi scientifici capaci di dimostrare con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione eziologica tra la patologia e l’esposizione a fattori di rischio potenziale; per negare il beneficio deve indicare o il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul militare oppure, sulla base della letteratura scientifica e delle circostanze concrete, una specifica origine extralavorativa della patologia.
  • Nella valutazione del rischio derivante dall’impiego in teatri operativi contaminati, non è necessario dimostrare che il militare fosse presente durante il bombardamento o nelle immediate vicinanze dell’impatto dei proiettili, poiché deve essere considerata anche la contaminazione ambientale e la conseguente esposizione per inalazione o ingestione di nanoparticelle disperse nell’ambiente.
  • Il generico richiamo a una possibile origine ereditaria o genetica della patologia non costituisce prova contraria sufficiente alla presunzione di dipendenza da causa di servizio se non è specificamente verificato e riferito alla concreta situazione clinica del militare.
  • Quando una precedente sentenza ha annullato il diniego per difetto di motivazione imponendo un riesame più accurato, l’Amministrazione conserva il potere di rivalutare la domanda e un nuovo diniego non integra violazione o elusione del giudicato se il procedimento è stato effettivamente rinnovato, ferma restando la sua sindacabilità quanto a legittimità e adeguatezza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.