Sentenza n. 175/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot. 9880 del 24/01/2020 notificata in data 31/01/2020 a mezzo posta, con la quale il Comune di Lecce, a mezzo del suo U.T.C., ha respinto l’istanza di rimessione in termini del condono edilizio; nonché di ogni altro atto supposto connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza di rimessione in termini per la presentazione di una domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota comunale che aveva respinto la sua istanza di rimessione in termini relativa al condono edilizio previsto dalla legge n. 326/2003. L’immobile, realizzato senza titolo edilizio dal dante causa oltre trent’anni prima, era stato oggetto di domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994, poi respinta, con contestuale ordine di demolizione. A seguito dell’accertata inottemperanza all’ordine demolitorio, il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva, dell’area di sedime e dell’area di pertinenza al patrimonio comunale. L’impugnazione contro l’atto acquisitivo era stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dopo che il ricorrente aveva dichiarato di voler procedere alla demolizione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il Comune non avrebbe considerato il mutamento della destinazione urbanistica dell’area, ormai residenziale e urbanizzata, la perizia attestante l’impossibilità di demolire la parte abusiva senza pregiudicare gli edifici confinanti, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione, il legittimo affidamento e l’assenza di un attuale interesse pubblico alla demolizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. L’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale si era consolidato, sicché la proprietà dell’immobile e delle aree pertinenti era ormai del Comune. Il ricorrente non poteva quindi far valere una posizione giuridica riferita al proprietario del bene, né chiedere la rimessione in termini per il condono senza l’univoco consenso dell’attuale proprietario. Il Collegio ha precisato che, sebbene alla domanda di sanatoria possano provvedere anche soggetti diversi da quelli titolari ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, ciò presuppone il consenso del proprietario, nella specie assente. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato anche nel merito: i termini per la presentazione delle domande di condono sono perentori, fissati dalla legge statale e non derogabili dal Comune. Il diniego di rimessione in termini costituisce pertanto atto vincolato, che non richiede una specifica motivazione né la comparazione degli interessi, salvo le ipotesi di deroga espressamente previste dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre oneri di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 380/2001
La possibilità di presentare la domanda di sanatoria da parte di soggetti diversi dal titolare del diritto sul bene è subordinata, secondo la decisione, all’univoco consenso del proprietario.
art. 32, comma 32, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Il termine per la presentazione della domanda di condono edilizio è perentorio; la sua scadenza preclude la rimessione in termini e non lascia al Comune alcun potere discrezionale di riapertura.
art. 40, comma 6, l. 47/1985
La previsione di una deroga espressa per il primo condono conferma, in via sistematica, che deroghe ai termini perentori sono ammissibili soltanto quando previste dalla legge.
Massime di principio
- Il soggetto che non è più proprietario del bene, perché questo è stato acquisito al patrimonio comunale con atto ormai consolidato, non è legittimato a impugnare il diniego relativo alla sanatoria dell’immobile, quando faccia valere una posizione giuridica riferibile all’attuale proprietario.
- La presentazione o coltivazione della domanda di sanatoria da parte di un soggetto diverso da quello titolare del diritto sul bene richiede l’univoco consenso dell’attuale proprietario, salvo che il richiedente agisca quale soggetto munito di altro titolo riconosciuto dalla legge.
- I termini stabiliti dalla legge per la presentazione delle domande di condono edilizio hanno natura perentoria e, una volta scaduti, non possono essere riaperti dall’amministrazione mediante rimessione in termini, salvo deroghe espressamente previste dal legislatore.
- Il diniego di rimessione in termini per un condono edilizio, quando la scadenza del termine legale renda l’istanza oggettivamente inammissibile, è un atto vincolato che non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né una motivazione ulteriore rispetto al richiamo della disciplina applicabile.
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