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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00391/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma (03/03/2025) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la condanna per reati commessi tra dicembre 2016 e febbraio 2017, applicando pena detentiva rideterminata, multa e misure accessorie (divieto di accesso e obbligo di presentazione). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata considerazione di una memoria conclusiva depositata il 24/02/2025 tramite portale (contenente richieste nuove e autonome tra cui la dichiarazione di prescrizione sopravvenuta, l'applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 47127/2021 per determinare la pena-base e l'asserita possibilità di applicare una pena sostitutiva introdotta successivamente); 2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) e contraddittorietà nella motivazione rispetto all'applicazione delle misure accessorie non impugnate dal Pubblico Ministero; 3) errori nell'uso dell'art. 130 c.p.p. e correzione del dispositivo basata su documentazione (nota della Questura) acquisita dopo la sentenza, con conseguente alterazione essenziale della indicazione della squadra di calcio e obblighi connessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, assorbente il primo motivo. Ha rilevato che l'appello era stato trattato con il rito "cartolare" ex art. 23-bis d.l. 137/2020 e che la memoria del difensore depositata il 24/02/2025 mediante PDP conteneva richieste nuove e autonomamente argomentate (anche la richiesta di pena sostitutiva introdotta da norme successive). La Corte di appello aveva omesso di menzionare e valutare tale memoria: ciò integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. quando le conclusioni hanno contenuto argomentativo autonomo. Per tale motivo è stata rilevata d'ufficio la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado (determinata al 3 giugno 2025) ed è stata disposta l'annullamento della sentenza impugnata; la richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio è stata considerata coerente con la rilevata estinzione per prescrizione (la Corte annulla la sentenza impugnata per le ragioni indicate e rileva l'estinzione dei reati per prescrizione). Altri motivi (reformatio in peius, correzioni ex art. 130 c.p.p.) sono stati considerati secondari e assorbiti dalla decisione sul primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Omessa considerazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa (anche tramite PEC/PDP) che hanno contenuto argomentativo autonomo integra nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato.

  • art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)

    Disciplina il rito cartolare: attribuisce alle parti il diritto potestativo di chiedere trattazione orale e garantisce all'imputato il diritto di interloquire per iscritto con la corte entro il quinto giorno antecedente l'udienza; le conclusioni scritte trasmesse hanno valore se contengono argomentazione autonomamente rilevante.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 (e successivi interventi normativi)

    Ha differito l'entrata in vigore di art. 598-bis c.p.p. per alcuni termini, confermando la vigenza del rito cartolare per impugnazioni proposte entro le soglie temporali indicate; in concreto ha escluso la preclusione prevista da art. 598-bis per il caso in esame.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle preclusioni nella fase di appello: nel caso in esame non operava per effetto delle norme transitorie richiamate, quindi non impediva di valutare le conclusioni nuove depositate in cartolarità.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: il ricorrente contestava l'applicazione di misure accessorie non impugnate dal PM; la Corte ha valutato il profilo ma lo ha ritenuto assorbito dalla decisione sulla nullità e sulla prescrizione.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Regime dell'errore materiale e della correzione d'ufficio: contestata la correzione del dispositivo basata su nota della Questura prodotta dopo la sentenza; la Corte ha rilevato questioni su tali correzioni ma ha risolto il ricorso sul motivo principale.

  • art. 6, commi 6 e 7, legge n. 401/1989

    Norme che prevedono divieti di accesso e obblighi di presentazione relativi a manifestazioni sportive; la loro applicazione dalla Corte d'appello è stata contestata dal ricorrente (anche per possibile violazione del divieto di reformatio in peius), ma il tema è stato poi assorbito dalla pronuncia sulla prescrizione.

  • art. 545-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    Consente di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva in appello: il ricorrente aveva formulato tale richiesta nella memoria depositata e la mancata valutazione da parte della Corte d'appello ha concorso alla nullità per mancata considerazione delle conclusioni scritte.

  • art. 56-bis legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    Norma che disciplina il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva: la sua applicabilità, emersa dopo la presentazione dell'appello, poteva essere richiesta in memoria e doveva essere valutata dalla Corte di appello.

Massime di principio

  • Quando un appello è trattato con il rito "cartolare" ex art. 23-bis, le conclusioni scritte depositate dalla difesa (anche a mezzo PDP/PEC) devono essere effettivamente menzionate e valutate se contengono motivi o richieste sostanzialmente nuove e argomentate; la loro omissione può integrare una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c).
  • La difesa può formulare in memoria successiva all'atto di appello richieste fondate su norme entrate in vigore dopo l'impugnazione (es. nuove ipotesi di pena sostitutiva); tali richieste, se rilevanti e autonome, devono essere prese in considerazione dal giudice dell'appello.
  • Se la memoria trasmessa contiene la deduzione della prescrizione sopravvenuta, il giudice di legittimità può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato, anche senza rinvio, se il risultato è l'estinzione delle pretese punitorie.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione del solo imputato rispetto alla sentenza impugnata; l'applicazione di misure accessorie non impugnate dal PM può sollevare profili di illegittimità se peggiora la posizione dell'appellante.
  • Le correzioni del dispositivo per errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p. devono essere operate con cautela: modifiche sostanziali basate su documentazione acquisita dopo la sentenza e senza contraddittorio possono essere contestate.
  • In procedimenti caratterizzati da norme transitorie, è fondamentale verificare la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni (es. art. 598-bis) perché influiscono su preclusioni e termini processuali; incertezza su tali aspetti può giustificare la valutazione delle conclusioni successive depositate dalla difesa.

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