Cassazione Penale, Sentenza n. 00391/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma (03/03/2025) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la condanna per reati commessi tra dicembre 2016 e febbraio 2017, applicando pena detentiva rideterminata, multa e misure accessorie (divieto di accesso e obbligo di presentazione). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata considerazione di una memoria conclusiva depositata il 24/02/2025 tramite portale (contenente richieste nuove e autonome tra cui la dichiarazione di prescrizione sopravvenuta, l'applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 47127/2021 per determinare la pena-base e l'asserita possibilità di applicare una pena sostitutiva introdotta successivamente); 2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) e contraddittorietà nella motivazione rispetto all'applicazione delle misure accessorie non impugnate dal Pubblico Ministero; 3) errori nell'uso dell'art. 130 c.p.p. e correzione del dispositivo basata su documentazione (nota della Questura) acquisita dopo la sentenza, con conseguente alterazione essenziale della indicazione della squadra di calcio e obblighi connessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, assorbente il primo motivo. Ha rilevato che l'appello era stato trattato con il rito "cartolare" ex art. 23-bis d.l. 137/2020 e che la memoria del difensore depositata il 24/02/2025 mediante PDP conteneva richieste nuove e autonomamente argomentate (anche la richiesta di pena sostitutiva introdotta da norme successive). La Corte di appello aveva omesso di menzionare e valutare tale memoria: ciò integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. quando le conclusioni hanno contenuto argomentativo autonomo. Per tale motivo è stata rilevata d'ufficio la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado (determinata al 3 giugno 2025) ed è stata disposta l'annullamento della sentenza impugnata; la richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio è stata considerata coerente con la rilevata estinzione per prescrizione (la Corte annulla la sentenza impugnata per le ragioni indicate e rileva l'estinzione dei reati per prescrizione). Altri motivi (reformatio in peius, correzioni ex art. 130 c.p.p.) sono stati considerati secondari e assorbiti dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Omessa considerazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa (anche tramite PEC/PDP) che hanno contenuto argomentativo autonomo integra nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato.
art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)
Disciplina il rito cartolare: attribuisce alle parti il diritto potestativo di chiedere trattazione orale e garantisce all'imputato il diritto di interloquire per iscritto con la corte entro il quinto giorno antecedente l'udienza; le conclusioni scritte trasmesse hanno valore se contengono argomentazione autonomamente rilevante.
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 (e successivi interventi normativi)
Ha differito l'entrata in vigore di art. 598-bis c.p.p. per alcuni termini, confermando la vigenza del rito cartolare per impugnazioni proposte entro le soglie temporali indicate; in concreto ha escluso la preclusione prevista da art. 598-bis per il caso in esame.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Norma sulle preclusioni nella fase di appello: nel caso in esame non operava per effetto delle norme transitorie richiamate, quindi non impediva di valutare le conclusioni nuove depositate in cartolarità.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: il ricorrente contestava l'applicazione di misure accessorie non impugnate dal PM; la Corte ha valutato il profilo ma lo ha ritenuto assorbito dalla decisione sulla nullità e sulla prescrizione.
art. 130 cod. proc. pen.
Regime dell'errore materiale e della correzione d'ufficio: contestata la correzione del dispositivo basata su nota della Questura prodotta dopo la sentenza; la Corte ha rilevato questioni su tali correzioni ma ha risolto il ricorso sul motivo principale.
art. 6, commi 6 e 7, legge n. 401/1989
Norme che prevedono divieti di accesso e obblighi di presentazione relativi a manifestazioni sportive; la loro applicazione dalla Corte d'appello è stata contestata dal ricorrente (anche per possibile violazione del divieto di reformatio in peius), ma il tema è stato poi assorbito dalla pronuncia sulla prescrizione.
art. 545-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Consente di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva in appello: il ricorrente aveva formulato tale richiesta nella memoria depositata e la mancata valutazione da parte della Corte d'appello ha concorso alla nullità per mancata considerazione delle conclusioni scritte.
art. 56-bis legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma che disciplina il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva: la sua applicabilità, emersa dopo la presentazione dell'appello, poteva essere richiesta in memoria e doveva essere valutata dalla Corte di appello.
Massime di principio
- Quando un appello è trattato con il rito "cartolare" ex art. 23-bis, le conclusioni scritte depositate dalla difesa (anche a mezzo PDP/PEC) devono essere effettivamente menzionate e valutate se contengono motivi o richieste sostanzialmente nuove e argomentate; la loro omissione può integrare una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c).
- La difesa può formulare in memoria successiva all'atto di appello richieste fondate su norme entrate in vigore dopo l'impugnazione (es. nuove ipotesi di pena sostitutiva); tali richieste, se rilevanti e autonome, devono essere prese in considerazione dal giudice dell'appello.
- Se la memoria trasmessa contiene la deduzione della prescrizione sopravvenuta, il giudice di legittimità può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza impugnata per estinzione del reato, anche senza rinvio, se il risultato è l'estinzione delle pretese punitorie.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.) impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione del solo imputato rispetto alla sentenza impugnata; l'applicazione di misure accessorie non impugnate dal PM può sollevare profili di illegittimità se peggiora la posizione dell'appellante.
- Le correzioni del dispositivo per errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p. devono essere operate con cautela: modifiche sostanziali basate su documentazione acquisita dopo la sentenza e senza contraddittorio possono essere contestate.
- In procedimenti caratterizzati da norme transitorie, è fondamentale verificare la decorrenza e l'applicabilità delle disposizioni (es. art. 598-bis) perché influiscono su preclusioni e termini processuali; incertezza su tali aspetti può giustificare la valutazione delle conclusioni successive depositate dalla difesa.
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