Ordinanza n. 4092/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento A) della delibera dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (di seguito “Asl Na 1”) 12 febbraio 2024, n. 255, con oggetto “D.G.R.C. n° 800 del 29.12.2023 - Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate eroganti prestazioni nella macroarea di Medicina Fisica e Riabilitativa (FKT) per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per il 2024”; B) della comunicazione della Regione Campania del 5 febbraio 2024, priva di protocollo di uscita, a firma della dr.ssa Bianca Corcione, Dirigente UOD 13 “Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi certificabilità bilanci di esercizio AA.SS.”, assunta al protocollo dell'Asl Na 1 n. 39172/e del 6 febbraio 2024, con oggetto “Tetto 2023- 2024 da assegnare alla struttura codice NSIS 460136- Istituto Partenopeo di Riabilitazione srl”; C) se e in quanto occorra, della nota di contenuto, estremi e data non conosciuti, meramente richiamata nella delibera sub a), con cui la Regione Campania, in risposta alla nota della Asl Na 1 prot. 8419/u del 9 gennaio 2024, anch'essa non conosciuta, avrebbe stabilito che le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica dovranno essere riclassificate nella macroarea delle branche a visita, rideterminando il limite di spesa per la branca della Medicina Fisica e Riabilitativa secondo la tabella esposta nella delibera sub a); D) se e in quanto occorra, della nota della Asl Na 1 prot. 8419/u del 9 gennaio 2024, il cui contenuto si ignora; E) se e in quanto occorra, della nota della Asl Na 1 prot. 31763/u del 31 gennaio 2024, il cui contenuto si ignora; F) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell’ASL Napoli 1 Centro di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa per la medicina fisica e riabilitativa, unitamente agli atti regionali e aziendali presupposti
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la delibera dell’ASL Napoli 1 Centro n. 255 del 12 febbraio 2024, relativa all’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l’esercizio 2023 e, in via provvisoria, per il 2024 nella macroarea della medicina fisica e riabilitativa. Sono stati inoltre impugnati una comunicazione della Regione Campania relativa al tetto di spesa assegnato alla struttura, una nota regionale non conosciuta concernente la riclassificazione delle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica nella macroarea delle branche a visita, nonché ulteriori note dell’ASL e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri centri della specifica branca risultanti dagli atti di causa.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Pur dando atto della rimessione all’Adunanza plenaria, disposta dal Presidente del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 99, comma 2, c.p.a., della questione relativa alla legittimità delle clausole di salvaguardia inserite nei contratti di assegnazione dei budget alle strutture sanitarie private convenzionate, il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri centri della branca interessata. La parte ricorrente dovrà notificare individualmente il ricorso, unitamente alla presente ordinanza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’elenco degli indirizzi PEC dei controinteressati; l’amministrazione dovrà fornire tale elenco entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la ricorrente dovrà depositare le prove delle notifiche entro i successivi 15 giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del decreto del Presidente del Consiglio di Stato di rimessione all’Adunanza plenaria della questione relativa alle clausole di salvaguardia nei contratti di assegnazione dei budget sanitari.
art. 295 c.p.c.
Secondo il principio richiamato dall’ordinanza, la sospensione impropria in senso lato, quando pende una questione pregiudiziale rimessa all’Adunanza plenaria, costituisce sospensione necessaria per la definizione della questione pregiudiziale.
art. 296 c.p.c.
Richiamato dall’Adunanza plenaria, secondo quanto riportato nell’ordinanza, tra gli strumenti utilizzabili per soddisfare esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione alla notificazione già effettuata nei confronti del controinteressato.
Massime di principio
- Quando la decisione di una rimessione all’Adunanza plenaria ha carattere pregiudiziale anche in un diverso giudizio, la sospensione impropria in senso lato può costituire una sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione del valore parzialmente vincolante delle pronunce dell’Adunanza plenaria.
- Le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo connesse alla pendenza di una questione pregiudiziale possono essere perseguite, nel rispetto dei presupposti normativi, anche mediante il rinvio dell’udienza a data fissa o la cancellazione della causa dal ruolo, oltre che mediante la sospensione del processo.
- Quando l’esito del giudizio può incidere sulla posizione di una pluralità di operatori appartenenti alla medesima branca o categoria, il giudice amministrativo può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti individuati dagli atti dell’amministrazione e rilevanti quali controinteressati.
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