Cassazione Penale, Sentenza n. 26036/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, in appello, della condanna per furto in abitazione (artt. 110, 624-bis c.p.). Antonakos deduceva: (1) nullità assoluta per mancata traduzione e mancata messa a disposizione mediante videocollegamento all'udienza dell'11/12/2024 nonostante fosse detenuto e avesse tempestivamente chiesto di essere tradotto (violazione art. 420-ter c.p.p. e principi sul contraddittorio), (2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in ragione del risarcimento versato, e (3) vizio nella determinazione della pena. Metreveli deduceva: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. perché sarebbe stato accettato risarcimento omnicomprensivo dalla persona offesa, e (2) illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Antonakos con riferimento al primo motivo (violazione del diritto di partecipazione/contraddittorio): ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale di appello per mancata traduzione/videocollegamento nonostante la richiesta del detenuto e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti, trasmettendo gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio. Il ricorso di Metreveli è stato dichiarato inammissibile; a suo carico è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma riferita alla partecipazione in concorso nel reato; utilizzata per la contestazione del reato di furto in concorso.
art. 624-bis cod. pen.
Configurazione dell'aggravante/fattispecie relativa al furto in abitazione; è il capo di imputazione per cui sono stati condannati i ricorrenti.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli obblighi di citazione e comunicazione in lingua; il mancato rispetto ha inciso sul diritto di partecipazione dell'imputato.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato come norma correlata alla nullità assoluta degli atti che incidono sul contraddittorio e sulla validità del giudizio quando manca la partecipazione dell'imputato detenuto.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante per la riparazione del danno: la Corte ha osservato che il risarcimento deve essere integrale ed effettivo per essere valutato favorevolmente; la semplice dichiarazione della parte offesa non è determinante se il giudice ritiene che il danno non sia stato completamente coperto.
art. 164 cod. pen.
Disciplina della sospensione condizionale della pena: il giudice può negarla ove sussista un fondato indice di recidiva o pericolosità, valutando circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena rilevanti anche per valutare la concedibilità della sospensione condizionale in base alla prognosi di astensione da nuovi reati.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede, tra l'altro, la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata per imporre a Metreveli il pagamento della somma alla Cassa delle Ammende.
art. 123 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla dichiarazione depositata dall'imputato in carcere (domanda di essere tradotto e partecipare all'udienza).
Massime di principio
- Se un imputato detenuto manifesta tempestivamente la volontà di partecipare al giudizio d'appello (anche per iscritto dal carcere), il giudice deve garantire la sua effettiva partecipazione (traduzione nella lingua nota, o videocollegamento): la mancata attuazione determina nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale in caso di rito abbreviato.
- La richiesta di partecipazione espressa tempestivamente produce effetti anche per le udienze successive fissate a seguito di rinvio, salvo rinuncia esplicita; pertanto l'inosservanza in udienze successive è rilevante.
- Il mero consenso o la dichiarazione di soddisfazione della persona offesa rispetto a un risarcimento non impone al giudice il riconoscimento automatico dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.: il risarcimento deve essere integrale ed effettivo e la congruità va valutata dal giudice con motivazione.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di concreti indici di pericolosità e recidiva (anche pendenza di procedimenti o precedenti significativi); il giudice non è tenuto ad esaurire tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., ma a indicare quelli prevalenti che giustificano il giudizio prognostico.
- Ricorsi carenti di specificità rispetto ai punti di fatto e di diritto contestati sono facilmente dichiarabili inammissibili; le doglianze devono controargomentare la motivazione dei giudici di merito con ragioni precise.
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