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Sentenza

Sentenza n. 538/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per il rifiuto del trasferimento presso altro CAS

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale e ospite presso un CAS, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Bergamo, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015, gli aveva revocato le misure di accoglienza, ritenendo che avesse rifiutato il trasferimento urgente disposto presso un diverso CAS. Dal testo non risultano dettagli ulteriori sui singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo di avere reperito una stabile sistemazione abitativa autonoma, di avere raggiunto l’autonomia lavorativa e reddituale e di avere ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente e delle circostanze sopravvenute riferite, idonee a escludere l’utilità concreta e attuale della decisione sull’impugnazione del decreto di revoca dell’accoglienza. Le spese sono state compensate, considerato che l’Amministrazione e la controinteressata non hanno svolto attività difensiva successivamente alla fase cautelare, già conclusasi con il rigetto della domanda cautelare e con la condanna del ricorrente alle spese di quella fase.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.

  • art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza in conseguenza del rifiuto del trasferimento.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un provvedimento amministrativo è improcedibile quando, per circostanze sopravvenute e dichiarate dalla parte ricorrente, viene meno l’utilità concreta e attuale della decisione giudiziale.
  • La sopravvenuta autonomia abitativa, lavorativa e reddituale del richiedente protezione internazionale, unitamente al riconoscimento della protezione sussidiaria, può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione della revoca delle misure di accoglienza.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, dopo la fase cautelare, le amministrazioni resistenti e la controinteressata non abbiano svolto ulteriore attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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