Sentenza n. 3710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano n. 406/2023, resa tra le parti, per l’annullamento: - della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all’art. 208 del Codice dell’Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività”, trasmessa con pec del 18.04.2023; - per l’accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l’accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge; - per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l’orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale di rigetto della richiesta di transito dal ruolo dei marescialli al ruolo degli ufficiali, con ricostruzione della carriera e riconoscimento della facoltà di esercitare la professione infermieristica fuori dall’orario di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado due marescialli dell’Esercito e dell’Aeronautica, esercenti la professione infermieristica, avevano impugnato il diniego del Ministero della Difesa alla richiesta di transito nel ruolo degli ufficiali, con ricostruzione economico-giuridica della carriera e riconoscimento della possibilità di svolgere attività libero-professionale extraistituzionale. Avevano dedotto l’evoluzione normativa della professione infermieristica, il riconoscimento dell’autonomia professionale e della responsabilità diretta, la disparità di trattamento rispetto al personale sanitario civile e agli ufficiali medici, nonché l’irragionevolezza dell’inquadramento nel ruolo dei marescialli a fronte del possesso della laurea, dell’iscrizione all’albo e delle funzioni svolte. In appello, l’appellante ha dedotto: 1) error in iudicando e travisamento dei fatti, sostenendo che il primo giudice avesse confuso la distinzione formale tra medici e infermieri con la questione della persistente giustificazione sostanziale del diverso trattamento; 2) error in iudicando ed eccesso di potere per incongruità e irragionevolezza, in ragione della pretesa incoerenza tra i requisiti universitari e professionali richiesti e l’inquadramento nei sottufficiali; 3) difetto di motivazione sulla non applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2023 e sulla mancata estensione agli infermieri della facoltà di esercizio libero-professionale riconosciuta agli ufficiali medici. Il Ministero ha resistito, riproponendo eccezioni di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, dell’azione di accertamento e un’eccezione di prescrizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, ritenendo corretto il rigetto pronunciato dal TRGA. Ha osservato che l’ordinamento militare, disciplinato dal Codice dell’ordinamento militare, distingue rigidamente i ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa e consente il passaggio da un ruolo all’altro solo nei casi eccezionali e tassativi previsti dalla legge. Non esiste una norma che attribuisca agli infermieri militari un diritto al transito automatico nel ruolo degli ufficiali in ragione del possesso della laurea, dell’abilitazione o dell’iscrizione all’albo; il passaggio a una qualifica superiore richiede il pubblico concorso e gli specifici requisiti ordinamentali. Il Collegio ha escluso il travisamento dei fatti, rilevando che la distinzione tra medici, inquadrati nel ruolo degli ufficiali, e altre professioni sanitarie, disciplinate separatamente, è una distinzione giuridico-ordinamentale desumibile dalla legge. L’autonomia e la responsabilità professionale riconosciute agli infermieri non comportano l’omologazione al ruolo dei medici né consentono al giudice di modificare la scelta legislativa sull’inquadramento. È stata esclusa anche l’irragionevolezza dell’inquadramento nei marescialli: nel sistema militare il titolo di studio è solo uno dei fattori rilevanti e non costituisce criterio esclusivo per l’accesso al ruolo degli ufficiali, che dipende anche da funzioni, posizione organizzativa ed esigenze ordinamentali e operative. Le regole del pubblico impiego contrattualizzato e del comparto sanità non sono applicabili al personale militare, soggetto a regime pubblicistico speciale. Quanto all’attività libero-professionale, l’art. 210 del Codice dell’ordinamento militare contiene una deroga eccezionale alla generale incompatibilità prevista dall’art. 894 e non è estensibile analogicamente agli infermieri, essendo prevista per il personale medico. La sentenza della Corte costituzionale n. 98/2023 non è applicabile agli infermieri perché fondata sull’omogeneità professionale e ordinamentale tra medici e psicologi militari, non riscontrabile tra medici e infermieri. Il passaggio dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali integra infine l’accesso a una qualifica superiore e a un nuovo rapporto di lavoro, soggetto al principio del pubblico concorso. Le eccezioni di parte ministeriale sono state ritenute assorbite dalla manifesta infondatezza dell’appello. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 66/2010
Disciplina il personale sanitario militare e distingue, nell’ordinamento militare, le diverse categorie e ruoli del personale sanitario.
art. 209 d.lgs. 66/2010
Disciplina gli ufficiali medici, confermando la loro distinta collocazione ordinamentale.
art. 210 d.lgs. 66/2010
Prevede una deroga al regime generale di incompatibilità per il personale medico; la deroga, in quanto eccezionale, non è estensibile agli infermieri.
art. 212 d.lgs. 66/2010
Riconosce alle professioni sanitarie non mediche, compresa quella infermieristica, autonomia professionale e responsabilità nella gestione dell’assistenza, senza determinare il transito nel ruolo degli ufficiali.
art. 894 d.lgs. 66/2010
Stabilisce il regime generale di incompatibilità del personale militare, derogabile solo nei casi espressamente previsti.
art. 1084 d.lgs. 66/2010
È richiamato come esempio di disposizione che prevede tassativamente ipotesi eccezionali di passaggio tra ruoli militari.
art. 3 d.lgs. 165/2001
Conferma l’assoggettamento del personale militare a un regime pubblicistico speciale, distinto dal pubblico impiego contrattualizzato.
art. 97 Cost.
Impone il principio del pubblico concorso per l’accesso a una qualifica superiore e a un nuovo rapporto di lavoro; impedisce progressioni automatiche nel ruolo degli ufficiali.
art. 98 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.
art. 3 Cost.
La differenziazione tra medici e infermieri militari non è irragionevole perché poggia su differenze normative, funzionali e ordinamentali.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Impone all’amministrazione resistente di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a base della sua adozione.
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice di acquisire d’ufficio documenti indispensabili ai fini della decisione.
art. 53 d.lgs. 165/2001
È richiamato a sostegno del principio di esclusività e del regime delle incompatibilità nel pubblico impiego.
art. 4 l. 42/1999
È richiamato quale fonte dell’equipollenza dei titoli abilitativi all’esercizio della professione infermieristica.
Massime di principio
- Nell’ordinamento militare il possesso di una laurea, dell’abilitazione professionale o dell’iscrizione a un albo non attribuisce, di per sé, un diritto al transito automatico dal ruolo dei sottufficiali al ruolo degli ufficiali.
- Il passaggio da un ruolo militare a un altro è ammesso solo nelle ipotesi eccezionali e tassative previste dalla legge; in mancanza di una specifica previsione normativa, il giudice non può disporre una riqualificazione ordinamentale del personale.
- L’autonomia e la responsabilità professionale riconosciute agli infermieri militari non determinano automaticamente la loro equiparazione ordinamentale agli ufficiali medici, poiché l’inquadramento militare dipende anche dalle funzioni, dalla posizione organizzativa e dalle esigenze proprie dell’ordinamento militare.
- Nel sistema militare il titolo di studio costituisce soltanto uno dei presupposti di accesso e non è, da solo, criterio determinante per l’inquadramento nel ruolo degli ufficiali; l’eventuale accesso a tale ruolo richiede il rispetto del principio del pubblico concorso e degli specifici requisiti ordinamentali.
- La deroga al regime generale di incompatibilità prevista per i medici militari ha natura eccezionale e non può essere estesa in via analogica agli infermieri militari, in assenza di una previsione legislativa espressa.
- La pronuncia di illegittimità costituzionale fondata sull’omogeneità professionale e ordinamentale tra due categorie di personale non è estensibile a una categoria diversa quando manchi la medesima omogeneità sotto il profilo delle funzioni, delle responsabilità e della collocazione nell’ordinamento militare.
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