Ordinanza n. 1581/2026 - Roma, Sezione 2B
A) con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio: per la condanna di parte resistente – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso depositata in data 29.8.2025 – all’ostensione degli atti ivi enucleati; B) con riferimento al ricorso per motivi aggiunti: per l’annullamento di tutti i documenti ostesi da Roma Capitale, unitamente alla nota del 6 novembre 2025, prot. n. 155329, trasmessa in data 11 novembre 2025, nonché per la condanna di Roma Capitale – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza presentata a mezzo PEC in data 27 novembre 2025 dalla ricorrente – all’attivazione dei poteri di verifica e sorveglianza del territorio in relazione all’opera abusiva realizzata presso l’unità immobiliare, sita a Roma, Via Vitozzi n. 74 e, quindi, all’adozione di un provvedimento espresso in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego sull’istanza di accesso del 29 agosto 2025, ostensione ritenuta parziale degli atti e silenzio inadempimento sull’istanza del 27 novembre 2025 relativa alla verifica di un’opera abusiva
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, con il ricorso introduttivo, un’azione ex art. 116 c.p.a. diretta a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso del 29 agosto 2025 e la conseguente ostensione degli atti richiesti. Con motivi aggiunti impropri ha chiesto l’annullamento dei documenti ostesi da Roma Capitale e della nota del 6 novembre 2025, nonché l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza PEC del 27 novembre 2025 e la condanna dell’amministrazione ad attivare i poteri di verifica e sorveglianza del territorio in relazione a un’opera asseritamente abusiva realizzata presso un’unità immobiliare sita in Roma. Alla camera di consiglio la ricorrente ha insistito per l’accoglimento integrale della domanda di accesso, sostenendo la parzialità dell’ostensione. Roma Capitale ha chiesto il differimento della camera di consiglio per poter prendere posizione sui motivi aggiunti. Il Collegio ha rilevato che il cumulo oggettivo delle domande introdotte con il ricorso e con i motivi aggiunti imponeva di garantire il contraddittorio sull’intera controversia.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di rinvio formulata da Roma Capitale e ha rinviato la camera di consiglio al 14 aprile 2026. Non ha deciso nel merito né la domanda di accesso, né la contestazione della parziale ostensione, né le domande relative al silenzio sull’attivazione dei poteri di vigilanza edilizia e all’annullamento degli atti ostesi. La ragione del rinvio è stata l’esigenza di consentire all’amministrazione di prendere posizione sui motivi aggiunti e di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, considerato il cumulo oggettivo delle domande.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda di accesso proposta dalla ricorrente; il giudice non ne ha ancora deciso l’accoglibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente cumula, anche mediante motivi aggiunti impropri, domande oggettivamente diverse e l’amministrazione non ha ancora potuto prendere posizione su tutte, il giudice deve assicurare il pieno contraddittorio prima di decidere e può rinviare la camera di consiglio sull’intera controversia.
- Il rinvio della camera di consiglio è giustificato quando occorre consentire alla parte resistente di esaminare e controdedurre sui motivi aggiunti, soprattutto se questi introducono domande ulteriori rispetto a quella originaria di accesso.
Come è indicizzato
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