Cassazione Civile, Ordinanza n. 35518/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce dall'acquisto, da un medesimo dante causa, di due fondi contigui da parte di due fratelli. Uno di essi ha agito in rivendicazione deducendo che, durante lavori di ristrutturazione eseguiti dal fratello sul fondo a lui acquistato, questi si sarebbe impossessato anche di una porzione del suo terreno, chiedendone il rilascio e il risarcimento del danno. Il convenuto ha resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo di avere posseduto il bene almeno dal 1986, quando il fratello si era trasferito all'estero, e richiamando anche un asserito accordo verbale del 1986 per la vendita del terreno. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che, essendo comune il dante causa, l'onere della prova della usucapione gravasse integralmente sul convenuto e che le prove testimoniali non dimostrassero la perdita del possesso da parte dell'attore, anche in considerazione dei rapporti familiari; ha inoltre osservato che l'accordo verbale del 1986, pur nullo, integrava un riconoscimento del diritto altrui, con conseguente necessità di prova di un mutamento del titolo per il periodo successivo. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato le deposizioni testimoniali (recinzione del fondo, cancello, possesso delle chiavi) e avesse attribuito erroneamente all'accordo nullo il valore di riconoscimento del diritto del proprietario, con indebita negazione del possesso utile ad usucapionem.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la decisione di merito si fondava, in modo autonomo e sufficiente, sull'accertamento in fatto del perdurante possesso del fondo da parte dell'attore in rivendicazione per l'intero periodo rilevante, accertamento non censurabile in sede di legittimità perché volto alla valutazione delle prove. Le ulteriori considerazioni sulla nullità dell'accordo verbale e sul suo preteso valore di riconoscimento del diritto altrui sono state ritenute non decisive, poiché non incidenti sulla ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese, e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 quanto all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
La Corte lo richiama come norma sull'usucapione ventennale, ma esclude la sua violazione poiché il punto decisivo è l'accertamento di fatto del mancato possesso utile in capo al ricorrente.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, in presenza di dante causa comune, grava su chi invoca l'usucapione l'onere di dimostrarne tutti i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi invoca l'usucapione deve provare in modo completo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il possesso utile e continuato per il tempo richiesto dall'art. 1158 c.c., soprattutto quando il titolo originario delle parti proviene dallo stesso dante causa.
- La valutazione delle deposizioni testimoniali e degli indizi circa la continuità del possesso appartiene al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e non presenta errori di diritto.
- Quando una decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, eventuali ulteriori argomentazioni errate o non decisive restano irrilevanti e non determinano la cassazione della sentenza.
- La nullità di un accordo verbale non incide automaticamente sulla decisione se il giudice di merito non vi ha attribuito efficacia causale decisiva, essendo sufficiente un diverso accertamento di fatto a sorreggere l'esito della lite.
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