Sentenza n. 3949/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00283/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia n. 283/2025, concernente la revoca degli aiuti PSR e la richiesta di restituzione dell'anticipazione di 30.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il beneficiario aveva impugnato la revoca degli aiuti concessi nell’ambito della Sottomisura 8.4 del PSR Puglia, il preavviso di revoca e la successiva richiesta di restituzione dell’anticipazione. In appello ha dedotto, con un unico motivo, che il TAR avesse integrato la motivazione della revoca introducendo la questione della mancanza di disponibilità dei terreni alla data della domanda, ritenendo invece che l’Amministrazione avesse contestato soltanto l’inadeguatezza della documentazione, la discrasia tra fascicolo aziendale e visure catastali, l’insussistenza delle condizioni di ammissibilità e il mendacio dichiarativo. L’appellante ha sostenuto di disporre dei terreni in forza di contratti di affitto prorogati, attribuendo a un errore materiale la diversa indicazione della proprietà nella domanda e producendo in appello la proroga ritenuta corretta. Ha inoltre richiamato l’archiviazione del procedimento penale per l’ipotesi di cui all’art. 316-ter c.p., quale elemento idoneo a giustificare l’annullamento in autotutela dei provvedimenti regionali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la revoca indicasse chiaramente, anche al di là delle formule utilizzate, l’insussistenza di un idoneo titolo per la conduzione dei fondi e che il TAR non avesse introdotto una motivazione nuova, ma avesse valorizzato una ragione già evincibile dal provvedimento e oggetto del contraddittorio procedimentale. Il contratto di affitto relativo a parte delle particelle aveva durata venticinquennale, con scadenza il 27 agosto 2020, anteriore alla domanda del 10 novembre 2020; la proroga prodotta nel procedimento riguardava un contratto diverso ed era priva di elementi identificativi delle particelle, sicché non provava la disponibilità dei terreni. La proroga corretta, prodotta soltanto in appello, non è stata ammessa: l’art. 104, comma 2, c.p.a. consente l’acquisizione di nuove prove indispensabili solo quando esse non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado, mentre nel caso concreto la questione era già stata affrontata nel procedimento, la parte aveva prodotto una proroga diversa e non aveva spiegato l’omessa produzione del documento nel giudizio di primo grado. L’appellante non aveva quindi provato, né in sede procedimentale né in sede processuale, la sussistenza di un valido titolo di conduzione. L’archiviazione penale è stata ritenuta irrilevante, perché fondata sull’assenza di dolo in relazione a un possibile errore materiale e non sull’accertamento dell’esistenza di un valido titolo civilistico o agrario. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 3.000 euro, oltre accessori, in favore della Regione Puglia.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa
La produzione di nuove prove in appello costituisce eccezione al divieto generale di novum istruttorio ed è ammessa soltanto quando la prova non poteva oggettivamente essere prodotta in primo grado, perché non disponibile o perché l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello.
art. 73 c.p.a.
I termini processuali per lo svolgimento delle difese e dell’attività istruttoria operano anche nel processo amministrativo e impediscono che l’ammissione indiscriminata di nuove prove in appello vanifichi le preclusioni maturate.
art. 10 dell’avviso pubblico PSR Puglia Sottomisura 8.4
Tra le condizioni di ammissibilità era richiesta la legittima conduzione delle superfici oggetto della domanda di finanziamento.
circolare AGEA n. 120 dell’1.3.2016
Individuava, tra i titoli idonei alla conduzione delle superfici, la proprietà e il contratto di affitto.
art. 316-ter c.p.
Il richiamo all’archiviazione del procedimento penale non incide sull’accertamento amministrativo della sussistenza del titolo di conduzione, trattandosi di profili distinti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi in coerenza con le domande e i motivi dedotti; gli argomenti non esaminati perché irrilevanti o inidonei non determinano violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- La revoca di un aiuto pubblico non è viziata da integrazione postuma della motivazione quando il giudice valorizza una ragione ostativa già evincibile dal provvedimento amministrativo e già sottoposta al contraddittorio procedimentale, anche se espressa dall’Amministrazione con formule non perfettamente analitiche.
- La legittima disponibilità delle superfici costituisce una condizione di ammissibilità dell’aiuto quando prevista dall’avviso pubblico; il beneficiario deve provarla mediante un titolo valido, riferibile alle particelle interessate e vigente alla data rilevante per la domanda.
- La proroga di un contratto di affitto non dimostra la prosecuzione del titolo di conduzione se riguarda un contratto diverso o non contiene elementi sufficienti a identificare i fondi oggetto della domanda di contributo.
- Nel giudizio amministrativo d’appello la produzione di nuove prove indispensabili è eccezionale: è ammissibile soltanto se la prova non poteva oggettivamente essere prodotta in primo grado, perché non disponibile oppure perché l’esigenza istruttoria è sorta successivamente; non è sufficiente che la parte abbia omesso di produrla senza giustificazione.
- L’archiviazione o l’esito favorevole del procedimento penale relativo alla falsità o all’inesattezza di una dichiarazione non dimostra automaticamente la sussistenza del requisito amministrativo sottostante, quando il giudizio penale esclude il dolo ma non accerta l’esistenza del titolo necessario per ottenere il beneficio.
- Nel giudizio amministrativo il processo d’appello ha principalmente a oggetto la sentenza di primo grado e le critiche ad essa rivolte, non una rinnovata e indiscriminata cognizione del rapporto controverso attraverso nuove produzioni istruttorie.
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