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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 294/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'erronea applicazione della legge penale e la carenza e contraddittorietà della motivazione: in particolare si censurava l'assenza di accertamenti tecnici sul ciclomotore per ritenere che fosse "assemblato", l'inesistenza di elementi per attribuire ad Amato la qualità di autore dell'eventuale assemblaggio (non potendosi fare affidamento su dichiarazioni rese senza garanzie difensive), e l'insufficienza del mero possesso del bene per configurare il reato di riciclaggio; si deduceva altresì che, in mancanza della prova della provenienza delittuosa, il giudice avrebbe dovuto assolvere (art. 530 c.p. comma finale) o, quanto meno, riqualificare il fatto in ricettazione (art. 648 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la condanna in appello si fosse basata sostanzialmente sulle dichiarazioni spontanee rese da Amato agli operanti e riportate in un'informativa non sottoscritta dal dichiarante; tali dichiarazioni, pur utilizzabili in generale nel giudizio abbreviato, sono invece inutilizzabili se non sono inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata, il fatto è stato riqualificato come ricettazione e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro esclusivamente per la determinazione della pena in relazione alla nuova qualificazione del reato.

Norme richiamate

  • art. 350, comma 7 c.p.p.

    La Corte ricorda che il comma limita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee al dibattimento, ma pone per il loro utilizzo l'ulteriore requisito della sottoscrizione quando si tratta di atti della polizia giudiziaria; in mancanza della sottoscrizione l'informativa non può essere utilizzata come fonte probatoria nel giudizio abbreviato

  • art. 530 c.p. (comma finale)

    Richiamato dal ricorrente quale norma che impone l'assoluzione quando manca la prova del reato; la Corte ha valutato la mancata prova e l'uso di dichiarazioni inutilizzabili, giungendo alla riqualificazione ma non all'assoluzione automatica

  • art. 648 c.p.

    La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'inutilizzabilità delle confessioni non sottoscritte, la fattispecie debba essere riqualificata da riciclaggio a ricettazione e il giudice di merito dovrà quantificare la pena in relazione a questa diversa fattispecie

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Richiamato solo in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale; non influisce sul merito ma costituisce il quadro procedurale della pronuncia del PG sulla inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate come prova solo se formalmente inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante; un'informativa non sottoscritta è inutilizzabile e non può sorreggere una condanna.
  • La mera detenzione o possesso di un bene non è di per sé sufficiente a configurare il reato di riciclaggio: occorre prova della provenienza delittuosa del bene e della consapevolezza/volontà dell'agente; in difetto, la fattispecie può essere ricondotta alla ricettazione.
  • La Corte di Cassazione non esamina in sede di legittimità censure che non siano state effettivamente dedotte nei motivi di appello, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Se una condanna si fonda «sostanzialmente esclusivamente» su dichiarazioni inutilizzabili, il giudice di legittimità può annullare la sentenza e disporre la riqualificazione del fatto e/o il rinvio per nuovo esame degli elementi probatori, anche per la determinazione della pena.
  • In presenza di dubbi sulla qualificazione giuridica della condotta (es. riciclaggio vs ricettazione), il giudice deve verificare gli elementi costitutivi di ciascun reato e, se la prova è insufficiente per la fattispecie più grave, procedere alla riqualificazione in quella meno grave ove i fatti lo consentano.
  • Le indagini tecniche (perizie, accertamenti sul veicolo) sono spesso essenziali per stabilire l'eventuale manomissione/assemblaggio o la provenienza illecita di un bene; l'assenza di tali accertamenti indebolisce la prova a carico dell'imputato.

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