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Sentenza

Sentenza n. 5880/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in favore della ricorrente.

Giustizia amministrativa202507093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di emersione presentata in favore della ricorrente, adottato l’11 dicembre 2024 per mancata integrazione della documentazione reddituale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione presentata il 4 agosto 2020 ai sensi del d.l. n. 34/2020, per un rapporto di lavoro domestico come colf. La datrice di lavoro era deceduta il 30 settembre 2023 e l’immobile nel quale la ricorrente risiedeva era stato successivamente venduto; il rapporto era cessato per causa di forza maggiore. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere, violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 31 d.P.R. n. 394/1999, ritardo imputabile all’amministrazione e travisamento dei fatti. Ha riferito di aver appreso il 24 settembre 2025, tramite accesso agli atti, che il rigetto era stato preceduto da un preavviso del 14 novembre 2024, mai conosciuto, con il quale era stata richiesta un’integrazione reddituale. La Prefettura ha eccepito la tardività e sostenuto che preavviso e rigetto erano stati pubblicati sul proprio sito per mancanza di un valido indirizzo PEC.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: la pubblicazione sul sito istituzionale non era una forma legittima di comunicazione nel caso concreto, poiché la comunicazione personale non risultava impossibile o particolarmente gravosa in ragione del numero dei destinatari; inoltre, il decesso della datrice di lavoro e la presenza dei suoi figli ed eredi erano circostanze verificabili dall’amministrazione. Ha accolto le censure di violazione delle garanzie partecipative e di difetto di istruttoria: anche il preavviso di rigetto, adottato dopo il decesso, era stato comunicato con la medesima modalità illegittima. La pretermissione non era meramente formale, perché aveva impedito alla ricorrente di presentare la documentazione reddituale della datrice e di un suo figlio, poi prodotta in giudizio, nonché ulteriore documentazione. Inoltre, in ragione del decesso della datrice, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, secondo le circolari richiamate. Il TAR ha quindi accolto il ricorso e annullato il rigetto. Spese compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Tale forma di pubblicità, ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/90, è eccezionale ed è consentita per “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati” solo "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa", circostanze non ricorrenti nel caso di specie;

    La pubblicazione sul sito istituzionale può sostituire la comunicazione personale di un provvedimento limitativo soltanto nei presupposti eccezionali previsti dalla norma; non è legittima quando il numero dei destinatari non rende impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione personale.

Massime di principio

  • La comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale, in luogo della comunicazione personale di un provvedimento limitativo della sfera giuridica, è consentita solo quando il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa; la mera indisponibilità di un valido indirizzo PEC non basta, nel caso concreto, a legittimare tale forma di pubblicità.
  • L’omissione del preavviso di rigetto determina un vizio sostanziale, e non meramente formale, quando abbia concretamente impedito all’interessato di presentare documenti rilevanti per l’esito del procedimento.
  • Quando il rapporto di lavoro posto a base di un’istanza di emersione cessa per il decesso del datore di lavoro, l’amministrazione deve valutare, alla luce delle circostanze e delle indicazioni applicabili, la possibilità di rilasciare al lavoratore un permesso per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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