Cassazione Penale, Sentenza n. 10273/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., in relazione a reati per i quali risultano definitive due sentenze (Corte d'appello di Genova 13/09/2018 e Tribunale di Vercelli 14/01/2019). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza con ordinanza del 12/03/2021. Il ricorso in Cassazione deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., che il giudice non ha considerato né motivato adeguatamente rispetto a un precedente provvedimento (ordinanza del GIP di Milano 20/08/2020) che aveva già riconosciuto la continuazione per reati commessi nello stesso arco temporale, e che la motivazione dell'ordinanza impugnata è contraddittoria e manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non poteva omettere di valutare e motivare il dissenso rispetto alla valutazione già svolta in sede cognitoria o in precedente fase esecutiva (richiamando il principio consolidato in giurisprudenza, es. Sez.1 n.54106/24/03/2017). Poiché dall'ordinanza impugnata non risulta che sia stato rispettato tale onere motivazionale rispetto all'ordinanza del GIP di Milano, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, con l'osservazione che al giudizio di rinvio non può partecipare il medesimo giudice che abbia già pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di rigetto o accoglimento, come precisato in relazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n.183/2013.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva; oggetto della domanda del ricorrente e della valutazione da parte del giudice dell'esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Parametro di legittimità invocato per censurare vizi di motivazione; consente la doglianza per contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele, Rv. 271903)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'onere motivazionale del giudice dell'esecuzione quando discosta dalla valutazione già compiuta in sede cognitoria sul riconoscimento della continuazione.
art. 34, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata nella sentenza in relazione alla partecipazione del giudice al giudizio di rinvio: non può partecipare il giudice che abbia già pronunciato o concorso a pronunciarsi sull'istanza di applicazione della continuazione, come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013.
art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma richiamata nell'ambito delle modifiche operate dalla Consulta; la Corte segnala gli effetti della pronuncia costituzionale n.183/2013 sulla partecipazione del giudice al giudizio di rinvio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni che impedivano la ricusazione/astensione del giudice che aveva già deciso sull'istanza di continuazione; la Cassazione dispone l'applicazione di tale principio al giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia valutativa, non può omettere di considerare e motivare il proprio dissenso rispetto a valutazioni già svolte in sede cognitiva o in precedente fase esecutiva sul riconoscimento della continuazione; se discorda, deve spiegare chiaramente perché.
- La precedente pronuncia che riconosce la continuazione (sia in sede cognitoria sia in fase esecutiva) non è vincolante in senso formale, ma impone un obbligo motivazionale al giudice che la disattende, con riferimento al quadro fattuale e giuridico complessivo.
- La valutazione della continuità richiede attenzione alla commistione temporale e spaziale e all'esistenza di un medesimo disegno criminoso; tali elementi devono essere esaminati e confrontati tra i provvedimenti già pronunciati e l'istanza in esame.
- Se la Corte di Cassazione annulla per carenza motivazionale, il giudice di rinvio è libero nelle valutazioni ma non può essere lo stesso giudice che ha già deciso sull'istanza di continuazione (applicazione pratica della pronuncia costituzionale n.183/2013).
- In casi simili, il difensore dovrebbe documentare e portare in evidenza eventuali pronunce precedenti favorevoli al riconoscimento della continuazione per rafforzare l'onere motivazionale dell'organo resistente; il giudice dovrà confrontarsi esplicitamente con tali provvedimenti.
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