Ordinanza n. 211/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'aggiudicazione e nuova aggiudicazione a favore della terza classificata nella procedura per la fornitura di materiale vario per tavoli operatori
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aggiudicataria ha impugnato, con il ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la deliberazione con cui l'ASL ha revocato la precedente aggiudicazione e disposto una nuova aggiudicazione alla controinteressata, terza classificata, relativamente alla fornitura di materiale vario destinato ai tavoli operatori del blocco operatorio dell'ospedale di Avezzano. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che la contestazione riguarda, in particolare, la conformità tecnica del materiale fornito, comprendente i «supporti a stivaletto» e l'«accessorio appoggia braccio», rispetto alle caratteristiche richieste dalla lettera d'invito. Il provvedimento impugnato rinvia al parere del reparto di terapia del dolore di Avezzano, secondo cui tali caratteristiche non sarebbero evincibili dalla documentazione tecnica allegata alla fornitura. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati, sostenendo in sostanza la conformità della merce consegnata ai requisiti di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha rilevato che la ricorrente ha dato piena esecuzione al contratto di fornitura e che il bene della vita concretamente perseguito non è più l'esecuzione della fornitura, ma il pagamento del corrispettivo, sul presupposto della conformità della merce consegnata alla descrizione contenuta nella lettera d'invito. Ne consegue, secondo il giudice, l'assenza in concreto di un pericolo di danno irreparabile, requisito necessario per la tutela cautelare. Il TAR ha inoltre osservato che, nelle more del giudizio di merito, le parti possono verificare in contraddittorio le caratteristiche tecniche e la conformità del materiale consegnato ai requisiti di gara, anche alla luce del parere del reparto di terapia del dolore richiamato dall'amministrazione. È stata fissata l'udienza pubblica del 13 gennaio 2027 per la discussione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della sospensione incidentale, con particolare riguardo alla sussistenza di un pericolo di danno irreparabile; il TAR lo ha escluso in concreto.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone la configurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito deve essere valutato in concreto in relazione al bene della vita effettivamente perseguito dal ricorrente.
- Quando il contratto di fornitura è stato integralmente eseguito e l'interesse concreto dell'operatore economico si concentra sul pagamento del corrispettivo, la controversia sulla conformità della prestazione può non giustificare la sospensione cautelare dell'atto amministrativo se non è dimostrato un danno irreparabile.
- La verifica della conformità tecnica della fornitura ai requisiti di gara può essere svolta, nelle more del giudizio di merito, mediante accertamento in contraddittorio tra le parti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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