Cassazione Penale, Sentenza n. 36725/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato propone ricorso per cassazione articolando due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 2 co. 3 c.p. e art. 129 c.p.p.) sostenendo che i reati indicati ai capi A) e C) si erano prescritti prima della sentenza di secondo grado perché, secondo la disciplina vigente alle date di consumazione (4/4/2013 e 20/4/2013) e in presenza di continuazione, il termine di prescrizione decorreva dalla consumazione di ciascun reato; 2) vizio di motivazione per omessa valutazione di fatti e prove (documenti e testi) che avrebbero dimostrato che i luoghi della consumazione appartenevano al ricorrente e quindi avrebbero escluso antigiuridicità e colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che non è stato considerato l'effetto della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 comma 4 d.l. 17/3/2020 n.18 (periodo 9/3/2020-11/5/2020, 64 giorni) per i procedimenti con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza: il giudizio d'appello era stato fissato per l'11/3/2020 e rinviato al 2/12/2020, pertanto il periodo di sospensione evita che i termini di prescrizione si siano comprensivamente consumati prima della sentenza di appello. Sul secondo motivo la Corte ritiene la censura generica e meramente fattuale, quindi inammissibile perché il ricorso non espone in maniera precisa le ragioni di diritto e gli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, codice penale
Richiamato dal ricorrente in relazione al decorso del termine prescrizionale per reati in continuazione; la Corte non accoglie la prospettazione per effetto della sospensione COVID
art. 129 codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo della prescrizione; Corte conferma che il decorso è stato sospeso nel periodo emergenziale e quindi il termine non era perento
art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali per il periodo 9/3/2020 - 11/5/2020
La Corte applica la sospensione integrale della prescrizione per i procedimenti con udienza fissata nella prima fase dell'emergenza, evitando la perenzione dei termini invocata dal ricorrente
art. 1, decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11
Provvedimento che consentì il rinvio dell'udienza di trattazione dell'11/3/2020 al 2/12/2020; la Corte lo utilizza per dimostrare che il procedimento rientra nel periodo di sospensione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla modalità di trattazione orale dei ricorsi in Cassazione e alla requisitoria scritta del Procuratore generale
Cass., Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020
Giurisprudenza di legittimità citata che afferma l'applicazione integrale della sospensione della prescrizione per procedimenti con udienza fissata nella prima fase emergenziale
Cass., sez. III, 4/11/2014, n. 35964
Giurisprudenza richiamata sul requisito di specificità del ricorso per cassazione: sono inammissibili i motivi che si limitano a rimandare ad affermazioni generiche senza esporre il contenuto
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Richiamata a supporto della possibilità di sanzionare con contributo alla cassa delle ammende chi propone impugnazioni evidentemente infondate o inammissibili
Massime di principio
- In presenza di rinvii d'udienza disposti nella prima fase dell'emergenza COVID (9/3/2020 - 11/5/2020), va considerata la sospensione integrale della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020: tale periodo deve essere aggiunto al computo dei termini prescrizionali e può impedire la perenzione invocata dall'imputato.
- Per i reati in continuazione occorre comunque valutare con attenzione il calcolo dei termini prescrizionali, ma le eccezioni procedurali (es. sospensioni straordinarie) possono modificare la scadenza utile; l'onere di prospettare in modo completo e documentato il diverso calcolo grava sulla parte che impugna.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e ben motivati: censure generiche che si limitano a rimandare ad allegazioni di grado inferiore sono inammissibili. Il ricorrente deve indicare chiaramente le doglianze di diritto e gli elementi fattuali o probatori contestati.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare cautamente l'opportunità e la qualità delle impugnazioni.
- Quando si deduce l'esistenza di circostanze (es. proprietà dei luoghi) atte a escludere l'antigiuridicità o la colpevolezza, è fondamentale che tali elementi siano prodotti e specificamente richiamati nel motivo di gravame e nel ricorso, con indicazione puntuale delle prove e della loro rilevanza giuridica.
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