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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36725/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato propone ricorso per cassazione articolando due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 2 co. 3 c.p. e art. 129 c.p.p.) sostenendo che i reati indicati ai capi A) e C) si erano prescritti prima della sentenza di secondo grado perché, secondo la disciplina vigente alle date di consumazione (4/4/2013 e 20/4/2013) e in presenza di continuazione, il termine di prescrizione decorreva dalla consumazione di ciascun reato; 2) vizio di motivazione per omessa valutazione di fatti e prove (documenti e testi) che avrebbero dimostrato che i luoghi della consumazione appartenevano al ricorrente e quindi avrebbero escluso antigiuridicità e colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che non è stato considerato l'effetto della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 comma 4 d.l. 17/3/2020 n.18 (periodo 9/3/2020-11/5/2020, 64 giorni) per i procedimenti con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza: il giudizio d'appello era stato fissato per l'11/3/2020 e rinviato al 2/12/2020, pertanto il periodo di sospensione evita che i termini di prescrizione si siano comprensivamente consumati prima della sentenza di appello. Sul secondo motivo la Corte ritiene la censura generica e meramente fattuale, quindi inammissibile perché il ricorso non espone in maniera precisa le ragioni di diritto e gli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, codice penale

    Richiamato dal ricorrente in relazione al decorso del termine prescrizionale per reati in continuazione; la Corte non accoglie la prospettazione per effetto della sospensione COVID

  • art. 129 codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo della prescrizione; Corte conferma che il decorso è stato sospeso nel periodo emergenziale e quindi il termine non era perento

  • art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

    sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali per il periodo 9/3/2020 - 11/5/2020

    La Corte applica la sospensione integrale della prescrizione per i procedimenti con udienza fissata nella prima fase dell'emergenza, evitando la perenzione dei termini invocata dal ricorrente

  • art. 1, decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11

    Provvedimento che consentì il rinvio dell'udienza di trattazione dell'11/3/2020 al 2/12/2020; la Corte lo utilizza per dimostrare che il procedimento rientra nel periodo di sospensione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla modalità di trattazione orale dei ricorsi in Cassazione e alla requisitoria scritta del Procuratore generale

  • Cass., Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020

    Giurisprudenza di legittimità citata che afferma l'applicazione integrale della sospensione della prescrizione per procedimenti con udienza fissata nella prima fase emergenziale

  • Cass., sez. III, 4/11/2014, n. 35964

    Giurisprudenza richiamata sul requisito di specificità del ricorso per cassazione: sono inammissibili i motivi che si limitano a rimandare ad affermazioni generiche senza esporre il contenuto

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata a supporto della possibilità di sanzionare con contributo alla cassa delle ammende chi propone impugnazioni evidentemente infondate o inammissibili

Massime di principio

  • In presenza di rinvii d'udienza disposti nella prima fase dell'emergenza COVID (9/3/2020 - 11/5/2020), va considerata la sospensione integrale della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020: tale periodo deve essere aggiunto al computo dei termini prescrizionali e può impedire la perenzione invocata dall'imputato.
  • Per i reati in continuazione occorre comunque valutare con attenzione il calcolo dei termini prescrizionali, ma le eccezioni procedurali (es. sospensioni straordinarie) possono modificare la scadenza utile; l'onere di prospettare in modo completo e documentato il diverso calcolo grava sulla parte che impugna.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e ben motivati: censure generiche che si limitano a rimandare ad allegazioni di grado inferiore sono inammissibili. Il ricorrente deve indicare chiaramente le doglianze di diritto e gli elementi fattuali o probatori contestati.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare cautamente l'opportunità e la qualità delle impugnazioni.
  • Quando si deduce l'esistenza di circostanze (es. proprietà dei luoghi) atte a escludere l'antigiuridicità o la colpevolezza, è fondamentale che tali elementi siano prodotti e specificamente richiamati nel motivo di gravame e nel ricorso, con indicazione puntuale delle prove e della loro rilevanza giuridica.

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