Cassazione Penale, Sentenza n. 11775/2026 del 27/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna (delitti: resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, fatti il 10/05/2017) deducendo che i reati si erano estinti per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Il motivo si fonda sul calcolo dei termini di prescrizione applicabili ratione temporis (va applicata la disciplina vigente al momento del fatto) e sul fatto che tra atti interruttivi rilevanti (sentenza di primo grado del 06/07/2017 e decreto che dispone il giudizio di appello dell'11/03/2025) è decorso un periodo superiore ai termini di prescrizione determinati tenendo conto della pena edittale aumentata per le aggravanti di cui i giudici hanno attribuito effetto (in particolare la recidiva specifica infraquinquennale). Anche il Pubblico Ministero ha concluso per l'annullamento senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione (VI sezione) ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto (lex mitior) e ha calcolato i termini di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. tenendo conto degli aumenti per aggravanti (art. 99, art. 63, ecc.). Ha accertato che tra gli atti interruttivi è trascorso un intervallo superiore al termine massimo di prescrizione per entrambi i reati (per le lesioni > 6 anni; per la resistenza > 7 anni e 6 mesi; il termine di 7 anni e 6 mesi è comunque scaduto il 5/01/2025) e che la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020 non era applicabile al caso. Di conseguenza la sentenza della Corte di appello è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
«è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.»
La Corte richiama che la deduzione dell'estinzione per prescrizione è motivo ammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b).
art. 157 cod. pen. (commi 1 e 2)
Per determinare il termine di prescrizione si deve fare riferimento alla pena massima edittale prevista dalla norma incriminatrice, aumentata in caso di aggravanti ad effetto speciale; tale pena determina la durata del termine prescrizionale da computare.
art. 99 cod. pen.
Disciplina l'aumento della pena in presenza di circostanze aggravanti: gli incrementi massimi vanno computati ai fini della determinazione della pena edittale rilevante per il calcolo della prescrizione.
art. 63, comma 4 cod. pen.
Prevede aumenti speciali di pena per determinate circostanze (richiamata in relazione al computo del termine di prescrizione per le lesioni aggravate); la Corte ritiene applicabile l'aumento ai fini del calcolo della prescrizione se l'aggravante è stata ritenuta avere efficacia.
art. 585 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di lesioni: richiamata insieme alle regole su aumenti e computo della prescrizione per il reato di lesioni aggravate.
art. 576 cod. pen.
Richiamata in relazione all'aggravante che innalza la pena per il reato di lesioni e, conseguentemente, incide sul calcolo del termine prescrizionale.
art. 160 cod. pen.
Regola la decorrenza e l'effetto degli atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha applicato tale criterio per valutare l'intervallo tra atti interruttivi e stabilire l'avvenuta prescrizione.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
«si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale»
La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, si applica solo ai procedimenti con udienze o termini processuali ricadenti nel periodo indicato; non opera in via generalizzata per tutti i procedimenti pendenti. Pertanto la sospensione è risultata irrilevante nel caso di specie.
legge 23 giugno 2017 n. 103 e legge 27 novembre 2021 n. 134
Modifiche legislative intervenute successivamente al fatto non sono applicabili ratione temporis quando svantaggerebbero l'imputato; la Corte ha quindi applicato la disciplina della prescrizione vigente al 10/05/2017 (lex mitior).
Massime di principio
- In tema di prescrizione, per il calcolo del termine rileva la pena massima edittale prevista dalla norma, comprensiva degli aumenti dovuti ad aggravanti ad effetto speciale (art. 157 c.p. e art. 99 c.p.).
- Si applica la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto (principio del favore rei/lex mitior): norme sopravvenute che aumentano la durata della prescrizione non vanno applicate retroattivamente a fatti anteriori.
- La prescrizione può essere eccepita anche in cassazione con un unico motivo; la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando accerta che il reato è estinto per intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata.
- Per valutare l'intervenuta prescrizione occorre analizzare la sequenza degli atti interruttivi: se l'intervallo tra un atto interruttivo e il successivo supera il termine prescrizionale calcolato, il reato si estingue.
- Gli aumenti di pena dovuti a recidiva o ad aggravanti rilevanti devono essere computati al massimo possibile quando i giudici di merito hanno attribuito effetto alle aggravanti; ciò incide sul termine prescrizionale.
- Le misure di sospensione straordinarie (es. art. 83 d.l. n.18/2020) hanno campo di applicazione limitato e non si applicano in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti: è necessario verificare i presupposti oggettivi temporali per la loro operatività.
- Quando la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di secondo grado, la cassazione può decidere l'annullamento senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato.
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