Sentenza n. 11462/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per l'annullamento - in parte qua della determinazione n. G16366 del 6 dicembre 2023 del Direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, pubblicata sul BURL n. 101 suppl. n. 1 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto “Definizione del valore della produzione e delle funzioni assistenziali riconoscibili alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID, definizione del valore della produzione e delle funzioni assistenziali riconoscibili alle strutture private autorizzate per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID- ANNO 2022-” e degli Allegati; - ove occorrer possa della nota prot. U.0213423.15-02-2024 del 15 febbraio 2024 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio avente ad oggetto “nota del 11 gennaio 2024 della Casa di Cura Aurelia Hospital: Determinazione regionale n. G16366 del 6 dicembre 2023 – Richieste di verifica e di rettifica in autotutela del valore della produzione acuti riconoscibile su budget aggiuntivo FRAC”; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso al precedente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola regolarmente notificata a tutte le parti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia. Ha disposto la compensazione delle spese tra le parti costituite, ravvisando eccezionali motivi.
Atto impugnato: determinazione regionale relativa alla definizione del valore della produzione e delle funzioni assistenziali riconoscibili alle strutture sanitarie private per l'anno 2022, nonché nota regionale connessa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, la determinazione della Regione Lazio relativa alla definizione del valore della produzione e delle funzioni assistenziali riconoscibili per prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e connesse alla gestione dell'emergenza COVID per l'anno 2022, nonché, ove occorrente, una successiva nota regionale relativa alle richieste di verifica e rettifica in autotutela. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso di primo grado, regolarmente notificata a tutte le parti del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso regolarmente notificata alle parti determina l'estinzione del giudizio, quando il giudice ne prende atto con pronuncia definitiva.
- In presenza di eccezionali motivi, il giudice amministrativo può disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite anche in caso di estinzione per rinuncia.
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