Sentenza n. 292/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Presidenziale n. -OMISSIS- del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, notificato alla società ricorrente il 9.7.2020 con cui si fa obbligo in capo alla -OMISSIS- s.s. di -OMISSIS- & c. di sgomberare da ogni cosa di proprietà o comunque detenuta, l’area di -OMISSIS- Ovest di mq.1.002,42 e di rimetterla in pristino stato entro il termine di gg. 30 decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, con espresso avviso che decorso inutilmente il suddetto termine questa Autorità vi provvederà d’ufficio ai sensi dell’art.54 cod.nav., riccorrendo ai poteri di autotutela riconosciuti dalla legge per effetto dell’art.823 c.c. con addebito delle relative spese. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS- di -OMISSIS- & C. S.a.s. in data 24 marzo 2021: - dell’Avviso di sgombero prot.-OMISSIS- del 28.12.2020 a firma del Direttore del Dipartimento di Esercizio dei porti di Brindisi e Monopoli, dott. Aldo Tanzarella, con cui si è avvisata la -OMISSIS- sas di -OMISSIS- & C. che si sarebbe proceduto allo sgombero di cui al decreto n°-OMISSIS- in data 18.1.2021, con oneri a carico della parte,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sgombero ex art. 54 cod. nav. relativo a materiali depositati su area demaniale portuale e successivo avviso di esecuzione dello sgombero in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Autorità di Sistema Portuale le aveva intimato di rimuovere, entro trenta giorni, i propri beni da un’area demaniale portuale, con avviso di esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza, nonché il successivo avviso di sgombero. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 cod. nav. e delle altre norme richiamate nel provvedimento, travisamento e falsa ricostruzione dei fatti, difetto dei presupposti, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, contrasto con precedenti provvedimenti dell’amministrazione, finalità persecutorie, violazione della normativa ambientale e omesso riscontro a una richiesta di autotutela. In particolare, ha sostenuto di non poter essere qualificata come occupante abusiva dell’area, poiché i beni vi erano stati collocati coattivamente dall’amministrazione dopo il precedente sgombero di altra area; ha contestato le modalità di spostamento, la consistenza e la custodia dei materiali e ha affermato di non poter eseguire lo sgombero perché l’area era demaniale e non nella sua disponibilità. Con i motivi aggiunti ha ribadito l’illegittimità dell’avviso esecutivo, sostenendo anche che le operazioni avrebbero potuto interferire con un procedimento penale, e ha chiesto il risarcimento dei danni materiali, all’immagine e al decoro commerciale.
La decisione
Il TAR ha rigettato sia il ricorso originario sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto preclusa ogni ulteriore contestazione sulla legittimità dei precedenti provvedimenti di sgombero dell’area originaria, già definitivamente accertata dalla sentenza del medesimo TAR n. 393/2013. Il successivo collocamento dei beni in altra area demaniale, eseguito dall’amministrazione per liberare l’area precedentemente occupata senza titolo, non esclude la qualificazione della ricorrente come occupante sine titulo della nuova area: lo spostamento ha costituito la prosecuzione della situazione di occupazione abusiva, sicché era legittimo intimare la rimozione dei materiali ai sensi dell’art. 54 cod. nav. Sono state respinte anche le contestazioni sull’impossibilità di procedere allo sgombero. L’amministrazione aveva infatti attribuito alla ricorrente la disponibilità temporanea dell’area per consentire il recupero dei beni e l’aveva più volte invitata e sollecitata a rimuoverli, ribadendo tale possibilità anche nell’avviso impugnato. Le contestazioni sulla consistenza, collocazione e modalità di spostamento dei materiali sono state ritenute generiche e non provate, mentre l’amministrazione aveva prodotto la documentazione delle operazioni, inclusa una relazione con l’indicazione dei beni asportati. L’avviso di esecuzione è stato ritenuto legittimo quale atto consequenziale al decreto di sgombero, non risultando impedimenti all’esercizio dell’autotutela esecutiva; inoltre, la Procura aveva autorizzato la rimozione dei materiali dopo il sequestro preventivo dell’area. Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione sulla domanda risarcitoria, perché connessa all’esercizio del potere amministrativo di autotutela esecutiva ex art. 54 cod. nav., ai sensi dell’art. 7, commi 1, 4 e 5, c.p.a., ma ha respinto la domanda nel merito: gli atti erano legittimi, la presenza dei beni integrava un’occupazione sine titulo e la ricorrente non aveva allegato né provato il danno o fornito elementi per quantificarlo. Spese compensate per la complessità delle vicende.
Norme richiamate
art. 54 cod. nav.
sgombero dell’area e autotutela esecutiva in caso di occupazione senza titolo
L’autorità competente può intimare la rimozione dei beni presenti su area demaniale occupata sine titulo e, in caso di mancata ottemperanza, procedere d’ufficio all’esecuzione dello sgombero.
art. 823 c.c.
poteri di autotutela riconosciuti dalla legge
È richiamato quale fondamento dei poteri di autotutela esecutiva dell’amministrazione sui beni demaniali.
art. 7, commi 1, 4 e 5, c.p.a.
giurisdizione amministrativa anche sulla conseguente domanda di risarcimento del danno
La giurisdizione amministrativa comprende la domanda risarcitoria connessa ad atti e comportamenti adottati nell’esercizio del potere amministrativo di autotutela esecutiva.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La normativa ambientale è stata invocata dalla ricorrente, ma non è risultata decisiva per la definizione della controversia.
r.d. n. 639/1910
È richiamato in relazione all’ingiunzione successivamente emessa dall’amministrazione per il recupero delle spese di bonifica e rimozione dei rifiuti; tale vicenda non incide sulla decisione di rigetto.
Massime di principio
- Quando beni privati sono collocati dall’amministrazione su un’altra area demaniale per liberare una precedente area occupata senza titolo, tale trasferimento non attribuisce al proprietario un titolo di occupazione della nuova area; in assenza di un titolo legittimante, la situazione integra la prosecuzione dell’occupazione sine titulo e consente l’adozione dell’ordine di sgombero ai sensi dell’art. 54 cod. nav.
- La legittimità di un precedente provvedimento di sgombero definitivamente accertata con sentenza non può essere rimessa in discussione mediante l’impugnazione di un successivo atto che costituisce attuazione o prosecuzione degli effetti di quella determinazione.
- L’ordine di sgombero di beni presenti su area demaniale è legittimo quando l’amministrazione abbia concretamente consentito al privato di accedere all’area e abbia reiteratamente sollecitato la rimozione, anche se l’area non è nella disponibilità ordinaria del privato.
- Le contestazioni relative alla consistenza, collocazione o modalità di movimentazione dei beni devono essere specificamente allegate e provate; deduzioni generiche, in assenza di elementi a sostegno, non sono idonee a superare la documentazione prodotta dall’amministrazione sulle operazioni eseguite.
- La domanda risarcitoria connessa ad atti e comportamenti adottati nell’esercizio dell’autotutela esecutiva su beni demaniali rientra nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7 c.p.a.; essa deve comunque essere respinta se gli atti risultano legittimi o se il ricorrente non allega e prova concretamente il danno e i criteri per la sua quantificazione.
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