Cassazione Civile, Ordinanza n. 15029/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società già ammessa a concordato preventivo omologato, disposta dal tribunale su istanza di un creditore cessionario del credito originario, in assenza di una previa domanda di risoluzione del concordato. Il tribunale aveva ritenuto che il piano liquidatorio fosse ormai ineseguibile, che non vi fossero state vendite immobiliari idonee a soddisfare i creditori e che la liquidità residua fosse insufficiente, dichiarando il fallimento omisso medio. La corte d’appello, invece, aveva accolto il reclamo del debitore, ritenendo inammissibile l’istanza di fallimento perché il creditore aveva agito per l’intero credito originario e non per quello ridotto dal concordato, e perché lo stato d’insolvenza non poteva essere apprezzato prima della scadenza dei termini per l’adempimento concordatario, risultando al più una insolvenza prospettica. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 5, 6, 15, 184 e 186 l.fall. e omesso esame di fatti decisivi relativi alla concreta inattuabilità del piano e al mancato soddisfacimento dei creditori nei tempi e modi previsti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso. Ha affermato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 4696/2022, che l’omologazione del concordato non preclude la dichiarazione di fallimento quando, in corso di esecuzione, emerga l’obiettiva impossibilità di attuare il piano o la persistenza, anzi l’aggravamento, dello stato di insolvenza. Ha quindi escluso che l’iniziativa del creditore fosse inammissibile solo perché fondata sul credito originario e non su quello falcidiato, rilevando che ciò che conta ai fini della legittimazione ex art. 6 l.fall. è la qualità di creditore e che, in presenza di fallimento dichiarato quando è ancora possibile chiedere la risoluzione del concordato, i creditori non sono tenuti a subire gli effetti esdebitatori dell’art. 184 l.fall. La Corte ha inoltre precisato che non è decisivo il fatto che non siano scaduti i termini di adempimento, ove risulti che il concordato sia oggettivamente venuto meno alla sua funzione satisfattiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento, da leggere alla luce dell'impossibilità di esecuzione del concordato omologato
la legittimazione a chiedere il fallimento dipende dalla qualità di creditore, non dall'aver fatto valere il credito nella misura originaria o falcidiata
la soglia di fallibilità resta rilevante anche se il credito azionato è quello originario, purché superiore al limite previsto
l'effetto esdebitatorio del concordato omologato non impedisce la dichiarazione di fallimento quando l'esecuzione del piano risulti divenuta impossibile
richiamato per la fase esecutiva del concordato sotto sorveglianza
la possibilità di chiedere la risoluzione del concordato rileva nel valutare la proponibilità dell'istanza di fallimento e l'operatività degli effetti del concordato
richiamato anche in relazione al superamento della soglia per la dichiarazione di fallimento
Cass., sez. un., n. 4696/22
l'omologazione assegna definitivamente l'insolvenza alla ristrutturazione concordataria, ma non impedisce il fallimento se la proposta omologata divenga inattuabile in corso di esecuzione
Massime di principio
- L'omologazione del concordato preventivo non elimina in modo assoluto la rilevanza dell'insolvenza: se durante l'esecuzione del piano emerge la sua oggettiva inattuabilità, il fallimento può essere dichiarato.
- Ai fini della legittimazione a richiedere il fallimento ex art. 6 l.fall. è sufficiente la qualità di creditore; non è decisivo che l'istanza sia formulata sul credito originario anziché su quello ristrutturato, quando il credito esiste ed è azionato nei limiti di legge.
- L'effetto esdebitatorio del concordato omologato non può essere opposto per paralizzare l'istanza di fallimento quando il piano concordatario risulti concretamente non eseguibile e la crisi persista o si aggravi.
- La mancata scadenza del termine finale di adempimento del concordato non esclude di per sé la dichiarazione di fallimento, se dagli elementi acquisiti risulta che il concordato ha già perso la sua funzione satisfattiva e non è più attuabile.
- Nel rapporto tra concordato omologato e fallimento, la valutazione dell'insolvenza deve concentrarsi sulla realtà economica sopravvenuta e non su una mera prospettiva astratta di futura inadempienza.
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