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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. -OMISSIS- del 13 giugno 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia – Catania che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la revoca, disposta dal Questore di Messina, del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'appellante ha dedotto che la produzione di documentazione falsa o di dichiarazioni non veritiere non comporterebbe automaticamente la revoca del titolo già rilasciato. Secondo l'appellante, l'Amministrazione avrebbe dovuto accertare un interesse pubblico concreto e attuale al ritiro del permesso e ponderarlo con l'interesse privato alla conservazione dell'atto. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione di circostanze sopravvenute, quali la nuova attività lavorativa svolta in Italia e la condotta asseritamente irreprensibile tenuta durante la permanenza sul territorio nazionale. Dagli atti risultava, tuttavia, che il permesso era stato ottenuto sulla base di dichiarazioni di ospitalità non veritiere, per le quali i datori di lavoro fittizi erano stati condannati con sentenza di patteggiamento; nel relativo procedimento penale era stato disposto anche il sequestro preventivo del permesso di soggiorno, senza che l'appellante fosse sottoposto a indagine.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto pacifico e non contestato che il permesso di soggiorno fosse stato ottenuto mediante dichiarazioni di ospitalità non veritiere. In applicazione degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, ha qualificato come vincolata la revoca del titolo rilasciato sulla base di documentazione falsa, contraffatta o di false attestazioni. L'accertamento di tale falsità comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda di rilascio e, se il titolo è stato già rilasciato, la sua revoca; non è quindi necessaria una specifica valutazione di un interesse pubblico concreto e attuale né una ponderazione con l'interesse dello straniero alla conservazione del permesso. Il giudice ha inoltre escluso la rilevanza, ai fini della legittimità della revoca, delle circostanze sopravvenute relative alla nuova attività lavorativa o alla condotta successiva dell'interessato. Le spese del grado sono state compensate in ragione della specificità della controversia e della limitata attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.

    La presentazione di documentazione falsa, contraffatta o di false attestazioni determina automaticamente l'inammissibilità della domanda di rilascio del titolo di soggiorno, senza margini di apprezzamento amministrativo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…

    Quando il titolo è stato rilasciato in assenza dei requisiti richiesti, la revoca è doverosa e vincolata.

  • art. 444 c.p.p.

    La condanna dei datori di lavoro fittizi è stata pronunciata mediante patteggiamento; il riferimento è utilizzato quale elemento del quadro fattuale comprovante la non veridicità delle dichiarazioni di ospitalità.

Massime di principio

  • La presentazione di documentazione falsa, contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio di un titolo di soggiorno comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998.
  • Se un permesso di soggiorno è stato rilasciato sulla base di documentazione falsa, contraffatta o di false attestazioni, la sua revoca ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede la previa individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale né la ponderazione con l'interesse del privato alla conservazione del titolo.
  • Ai fini della revoca vincolata del permesso di soggiorno ottenuto mediante documentazione non veritiera, non assumono rilievo le circostanze sopravvenute relative all'attività lavorativa successivamente svolta dallo straniero o alla sua condotta asseritamente irreprensibile durante la permanenza in Italia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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