Cassazione Penale, Sentenza n. 33687/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo relativo alla responsabilità penale e non autonomamente deducibile quello concernente la provvisionale. La condanna è stata quindi confermata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate secondo il dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente era stata ritenuta responsabile, in concorso con il coniuge qualificato amministratore di fatto, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la distrazione di merci di magazzino di valore superiore a 300.000 euro appartenenti a una società successivamente dichiarata fallita. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 216 e 223 della legge fallimentare, 40 c.p. e 2392 c.c., nonché vizio di motivazione, sostenendo che le sue funzioni gestorie fossero meramente formali, che fosse fisicamente assente dalla sede sociale perché trasferita in Piemonte e che non avesse consapevolezza delle condotte distrattive poste in essere dal coniuge, né possibilità concreta di impedirle. Con il secondo motivo ha contestato la quantificazione della provvisionale riconosciuta alle parti civili, assumendo che non fosse stato considerato il ruolo concretamente svolto nella gestione societaria. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'amministratore di diritto risponde delle distrazioni realizzate dall'amministratore di fatto quando ometta di intervenire pur avendo l'obbligo giuridico di impedirle, purché sia consapevole almeno in termini generali delle condotte depauperative. Nel caso concreto, la motivazione di merito aveva evidenziato la consapevole omissione di ogni controllo sulla gestione, anche in ragione della procura conferita al coniuge durante le assenze dalla sede aziendale. Il secondo motivo è stato ritenuto indeducibile, poiché la concessione e quantificazione della provvisionale ha natura discrezionale e meramente delibativa, non è necessariamente motivata, non forma giudicato ed è destinata a essere assorbita dalla liquidazione definitiva del risarcimento.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Richiamato quale norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 223 legge fallimentare
Richiamato per la bancarotta fraudolenta commessa nell'ambito di società dichiarate fallite.
art. 40 c.p.
Richiamato in relazione all'obbligo giuridico dell'amministratore di diritto di impedire le condotte distrattive dell'amministratore di fatto.
art. 2392 c.c.
Richiamato in relazione ai doveri e alla responsabilità dell'amministratore societario.
Massime di principio
- L'amministratore di diritto risponde, in concorso con l'amministratore di fatto, delle condotte distrattive materialmente realizzate da quest'ultimo quando, in forza dell'obbligo giuridico derivante dalla carica, ometta di intervenire per impedirle.
- Ai fini dell'elemento soggettivo della responsabilità dell'amministratore di diritto per bancarotta distrattiva commessa dall'amministratore di fatto, non è necessaria la conoscenza specifica di ogni singola operazione distrattiva, ma è sufficiente la consapevolezza, almeno generale, dell'esistenza di condotte depauperative nell'ambito della gestione societaria.
- La mera assenza fisica dalla sede dell'impresa o il carattere formalmente non operativo dell'incarico non escludono la responsabilità dell'amministratore di diritto quando sia accertata la consapevole omissione di ogni controllo sulla gestione e la possibilità giuridica di intervenire, anche mediante i poteri conferiti all'amministratore di fatto.
- La statuizione penale sulla concessione e quantificazione della provvisionale ha natura discrezionale e meramente delibativa, non è necessariamente soggetta a specifica motivazione, non è idonea a formare giudicato e non può essere autonomamente impugnata con ricorso per cassazione.
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