Sentenza n. 1477/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 496/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 31 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 496/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’erogazione della Carta docente e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 4 febbraio 2025. La pronuncia aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.500,00, nonché a pagare al difensore antistatario € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori fiscali e previdenziali e contributo unificato. Il Ministero non aveva eseguito alcuna delle statuizioni. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato al Ministero, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di adempiere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, erogando alla docente € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.500,00, e corrispondendo al difensore antistatario € 1.000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali e contributo unificato. Ha nominato fin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato direttamente al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza civile costituisce il presupposto per l’esecuzione del titolo in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche è preceduta dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- È esperibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione pubblica che non esegua una sentenza civile passata in giudicato contenente obblighi puntuali di facere o di pagamento, purché il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L’amministrazione convenuta in ottemperanza deve dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e imporre il pagamento delle somme specificamente riconosciute dal titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comportano, di regola, il riconoscimento di un compenso autonomo quando rientrano nei suoi compiti istituzionali.
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