Sentenza n. 198/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell'atto di iscrizione ipotecaria n. 02220231460000072009 Fascicolo n. 2023/1851 trasmesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione con pec in data 06 febbraio 2024; - di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, e con esso del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - e, in ogni caso, del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), del provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto della cartella, ovvero delle comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nelle cartelle e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto); - e comunque di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7280062107 000 asseritamente notificata il 29.11.2008, la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7280072518 000 asseritamente notificata il 21.01.2009 a titolo di prelievo latte; - e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella comunicazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: iscrizione ipotecaria fondata su due cartelle di pagamento relative al prelievo supplementare per le campagne lattiero-casearie 2006/07 e 2000/01, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato l’iscrizione ipotecaria trasmessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando gli atti relativi alle due cartelle di pagamento per il prelievo supplementare dovuto in materia di quote latte e deducendo numerosi motivi, oltre alla prescrizione del credito per capitale e interessi. Nel corso del giudizio, Agea ha riferito di avere avviato il discarico delle cartelle e la rideterminazione degli importi dovuti in esecuzione di due giudicati che avevano annullato le imputazioni di prelievo relative alle annate controverse: la sentenza del Consiglio di Stato n. 6658 del 28 luglio 2022 per l’annata 2000/01 e la sentenza del TAR Lazio-Roma n. 5605 del 21 marzo 2024, passata in giudicato, per l’annata 2006/07. La ricorrente ha quindi documentato il discarico delle cartelle, la richiesta di cancellazione dell’ipoteca e la sua successiva cancellazione totale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio, l’iscrizione ipotecaria era stata integralmente cancellata a seguito del discarico delle due cartelle presupposte, disposto in ottemperanza ai giudicati di annullamento delle imputazioni di prelievo. Non è stato quindi necessario esaminare i motivi di ricorso, compresa l’eccezione di prescrizione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità del contenzioso sulle quote latte, anche in relazione al contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione europea.
Norme richiamate
Richiamato nell’oggetto dell’impugnazione con riferimento all’aggiornamento del Registro nazionale dei debiti presso Agea; il giudice non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- La cancellazione integrale, nel corso del giudizio, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando elimina ogni concreta utilità della decisione richiesta dal ricorrente.
- Il discarico delle cartelle presupposte e la conseguente cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, adottati in esecuzione di giudicati che hanno annullato le imputazioni di prelievo, rendono non più attuale la controversia sull’iscrizione ipotecaria stessa.
- Quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta eliminazione dell’atto lesivo, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l’atto ormai rimosso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →