Cassazione Civile, Ordinanza n. 19710/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della documentazione e delle prove offerte dal contribuente, con congrua motivazione e regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di un controllo relativo agli anni d’imposta 2006-2008, l’Ufficio notificava al contribuente tre atti impositivi; per l’anno 2007 contestava un maggior imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente impugnava l’accertamento. La CTP dichiarava il ricorso tardivo, mentre la CTR lo riteneva ammissibile ma lo rigettava nel merito. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sugli accertamenti bancari e sull’onere della prova per avere la CTR escluso che dichiarazioni di terzi, prodotte come atti di notorietà, potessero costituire prova idonea a superare la presunzione legale; 2) violazione delle stesse norme per avere ritenuto insufficiente la registrazione di alcuni prelievi nel registro IVA, sostenendo che la contabilizzazione dei movimenti avrebbe dovuto neutralizzare la presunzione; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle presunzioni semplici per avere la CTR confermato l’accertamento nonostante gli elementi contrari offerti dal contribuente; 4) omesso o insufficiente esame di fatti decisivi in ordine alla prova liberatoria. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo applicabile, consente la censura solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficienza motivazionale in senso tradizionale.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare, in nome del giusto processo e della parità delle parti, l’ammissibilità delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi anche nel processo tributario.
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova: grava sul contribuente dimostrare la non imponibilità delle movimentazioni bancarie contestate.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni e ragionamento presuntivo nelle movimentazioni bancarie.
art. 2729 c.c.
richiamato per escludere che la presunzione legale bancaria sia soggetta ai requisiti delle presunzioni semplici.
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente tra le norme violate; nel testo è evocato nell’ambito degli accertamenti bancari.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
costituisce la base della presunzione legale sui movimenti bancari; i movimenti non giustificati possono essere posti a base dell’accertamento, ma il contribuente può vincere la presunzione con prova analitica.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma parallela a quella dell’accertamento delle imposte sui redditi; fonda l’utilizzo dei dati bancari anche ai fini IVA.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per estendere la presunzione bancaria alla generalità dei contribuenti, ferma la diversa valenza dei prelevamenti dopo Corte cost. n. 228/2014.
art. 2214 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla tenuta e rilevanza delle scritture contabili.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono ammissibili come elementi indiziari e non possono essere escluse in radice; il giudice deve valutarne l’attendibilità insieme agli altri elementi probatori.
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale derivante da versamenti e, per i soggetti legittimati, da prelevamenti opera anche in assenza dei requisiti delle presunzioni semplici; tuttavia il contribuente può superarla solo con prova contraria analitica, riferita a ciascuna operazione e alla sua effettiva irrilevanza fiscale.
- La mera presenza di un movimento bancario nelle scritture contabili non basta, di per sé, a escludere la ripresa a tassazione: occorre verificare se l’annotazione contabile consenta di ricondurre con precisione la singola operazione a una causa fiscalmente neutra o già considerata nella determinazione del reddito.
- Il giudice di merito, di fronte a prova contraria del contribuente rispetto alla presunzione bancaria, ha l’obbligo di esaminare puntualmente la documentazione prodotta e di spiegare in motivazione, per ogni elemento decisivo, perché essa sia o non sia idonea a vincere la presunzione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile, non consente di dedurre una generica insufficienza della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente indicato.
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