Sentenza n. 1934/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 0126036 del 13.04.2022 avente ad oggetto “Gruppo Facile.it Regolamento (UE) 2019/1150 - Richiesta di informazioni-Integrazione”, adottato il 13.04.2022 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione servizi digitali, ma mai notificato alla ricorrente e trasmesso il 13.04.2022 a mezzo PEC soltanto alla Facile.it S.p.A. (affinché provvedesse a sua volta a trasmetterlo, per quanto è possibile comprendere, individualmente ad ognuna delle singole società facenti parte del Gruppo Facile.it; doc.1), con il quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (da ora, brevitate, “AGCOM” o anche l' “Autorità”): a) ha riferito che «[…] alcuni dei servizi forniti da codesta Società o da società del gruppo possano soddisfare i requisiti individuati dal Regolamento P2B [Regolamento (UE) 2019/1150] e, di conseguenza, siano soggetti alle relative prescrizioni»; b) ha pertanto richiesto «[…] di indicare, per ciascuna delle società del gruppo, gli accordi commerciali attualmente in essere con utenti business in riferimento alla fornitura di servizi di intermediazione online in Italia e di trasmetterne copia con riferimento alla parte relativa ai “termini e alle condizioni”», nonché «[…] di fornire copia delle informative rese agli utenti commerciali in merito al sistema di gestione dei reclami e mediazione (specificando il link a cui le suddette informative risultino reperibili online), di cui rispettivamente agli artt. 11 e 12 del Regolamento P2B, con riferimento ai suddetti servizi. Al riguardo si rammenta che il Regolamento P2B, per ambedue i sistemi di rimedio extragiudiziale, evidenzia la necessità di adottare procedure che ne garantiscano accessibilità, trasparenza e tracciabilità in ogni fase»; c) ha imposto di adempiere nel termine brevissimo del 29.04.2022, termine successivamente prorogato al 10.05.2022 (doc.2) su richiesta della parte privata; d) ha precisato che «[…] le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali che la legge attribuisce all'Autorità e che le stesse non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa»; e) ha rammentato che «[…] ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 103.291,00, irrogata dalla stessa Autorità»; sempre se ed in quanto occorrer possa, ancorché si tratti di una mera comunicazione priva di alcun contenuto precettivo e/o direttamente lesivo e benché non si tratti di un provvedimento amministrativo - della lettera prot. AGCOM n. 449084 del 16.11.2021 (doc. 3) avente ad oggetto “Facile.it Regolamento (UE) 2019/1150 - Richiesta di informazioni”, mai notificata alla ricorrente e conosciuta soltanto in seguito dopo aver preso visione della richiesta del 13.04.2022, e contenente una generale richiesta «di fornire un riscontro puntuale alla richiesta di informazioni in allegato alla presente, con riferimento all'attività svolta dalle società di codesto gruppo quale fornitore di servizi di intermediazione online che offre servizi in Italia»; sempre se ed in quanto occorrer possa, in parte qua - della comunicazione prot. AGCOM n. 0134361 del 22.04.2022 (cfr. doc. 2) avente ad oggetto “Gruppo Facile.it. Regolamento (UE) 2019/1150 - Protocollo n. 134240 del 22 aprile 2021 - Istanza di proroga del termine per la presentazione delle informazioni richieste. Risposta”, limitatamente alla parte in cui, reiterando la richiesta di documenti, ha ribadito l'obbligo di trasmettere «[…] le comunicazioni, recanti la dicitura “Regolamento P2B”, (…) entro e non oltre il 10 maggio 2022 […]»; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti e di presentare eventuale istanza di sospensiva e di risarcimento danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Facile.It Broker di Assicurazioni S.p.A. il 20/7/2022: - della nota prot. n. 0158970 del 17.05.2022 avente ad oggetto “Contributo dovuto da Facile.it broker di assicurazioni s.p.a. all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021, ai sensi della delibera n. 368/21/CONS. Richiesta documentazione e pagamento”, adottata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Ufficio gestione amministrativa e contabile, indirizzato all'odierna Ricorrente e trasmesso (anche alla controllata Facile.it S.p.A.) il medesimo giorno, con la quale, secondo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, «Facile.it broker di assicurazioni s.p.a. fornisce servizi di intermediazione online e/o di motori di ricerca online di cui al regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e, pertanto, è soggetta agli obblighi contributivi posti, ai sensi della delibera in oggetto, a copertura delle spese sostenute dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'anno 2021. Alla data odierna, tuttavia, non risultano pervenuti all'Autorità da parte di codesta Società: a) la dichiarazione “Contributo PtoB – Anno 2021” debitamente compilata (…); b) il pagamento del contributo, il cui importo è determinato dal modello all'esito della sua compilazione, sul conto corrente dell'Autorità (…). Tanto premesso, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi in parola, si chiede a codesta Società di regolarizzare la propria posizione contributiva, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente nota, inviando la dichiarazione “Contributo PtoB – Anno 2021” e pagando all'Autorità il contributo dovuto per l'anno 2021, oltre agli interessi legali maturati a partire dal 15 dicembre 2021 (termine ultimo di pagamento fissato nella delibera in oggetto) fino alla data di effettivo versamento» (doc. 5); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti e di presentare eventuale istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di informazioni dell’AGCOM relativa all’applicabilità del Regolamento (UE) 2019/1150 e, con motivi aggiunti, richiesta di documentazione e pagamento del contributo AGCOM per l’anno 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (broker assicurativo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la richiesta di informazioni dell’AGCOM concernente gli accordi commerciali con utenti business e le informative sui sistemi di reclamo e mediazione previsti dal Regolamento P2B, deducendo l’inapplicabilità del regolamento alla propria attività di broker assicurativo, già soggetta alla vigilanza IVASS. Ha sostenuto inoltre che i rapporti con le compagnie assicurative derivassero da accordi individualmente negoziati, che l’attività svolta non integrasse servizi di intermediazione online o di motore di ricerca online, che l’Autorità avesse omesso una adeguata istruttoria e motivazione, esteso indistintamente la richiesta alle società del gruppo e violato le garanzie di partecipazione procedimentale, nonché i principi di buon andamento, leale collaborazione e difesa. È stata anche proposta istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota con cui l’AGCOM l’ha qualificata come fornitrice di servizi di intermediazione online e/o di motori di ricerca online e le ha richiesto di regolarizzare la posizione contributiva e pagare il contributo per il 2021, oltre interessi, deducendo analoghi vizi di violazione del Regolamento P2B, della delibera AGCOM n. 368/21/CONS, della legge n. 249/1997, difetto di istruttoria e motivazione e mancato coinvolgimento nel procedimento.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La richiesta di informazioni è stata qualificata come atto di vigilanza interlocutorio, endoprocedimentale e notiziale, privo di contenuto determinativo immediatamente lesivo, suscettibile soltanto di eventuali successive misure prescrittive, conformative, ingiuntive, inibitorie o sanzionatorie. Pertanto, essa non era autonomamente impugnabile, salvo le ipotesi eccezionali non ravvisate nella fattispecie. Il TAR ha inoltre rilevato che la richiesta era stata indirizzata al Gruppo Facile.it e non direttamente alla società ricorrente, con possibile ulteriore difetto di interesse sotto il profilo soggettivo. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto. La nota relativa al contributo 2021 era carente di adeguata motivazione circa la concreta riconducibilità dell’attività della ricorrente ai presupposti applicativi del Regolamento P2B e circa la sua qualificazione come fornitrice di servizi di intermediazione online o di motore di ricerca online. L’AGCOM non aveva precisato, con riferimento alla concreta attività di broker assicurativo, in che modo ricorressero i requisiti degli artt. 1 e 2 del regolamento. Il TAR ha inoltre ravvisato la violazione delle garanzie procedimentali, poiché la società non era stata coinvolta nel procedimento istruttorio prodromico alla richiesta di pagamento. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, dovendo l’Autorità riesaminare la posizione della ricorrente alla luce dei principi enunciati. La nota è stata annullata, con obbligo di riesame; spese compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Costituisce la base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, in ragione dell’assenza di lesività attuale dell’atto impugnato.
art. 1, comma 515, l. 178/2020
"l’efficace applicazione" del Regolamento P2B, anche mediante "l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti"
Attribuisce all’AGCOM compiti di applicazione efficace del Regolamento P2B, inclusa la raccolta di informazioni pertinenti.
art. 15 Regolamento (UE) 2019/1150
"ogni Stato membro garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento"; le misure devono essere "efficaci, proporzionate e dissuasive"
Impone agli Stati membri di assicurare l’applicazione effettiva del regolamento e di predisporre misure adeguate per le violazioni.
art. 1, par. 2, Regolamento (UE) 2019/1150
Delimita l’ambito applicativo del Regolamento P2B ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online forniti agli utenti commerciali o agli utenti titolari di siti web aziendali stabiliti o residenti nell’Unione.
art. 2, par. 2, Regolamento (UE) 2019/1150
Definisce i servizi di intermediazione online mediante il riferimento ai servizi della società dell’informazione, alla facilitazione di transazioni dirette tra utenti commerciali e consumatori e ai rapporti contrattuali tra fornitore e utenti commerciali.
art. 2, par. 3, Regolamento (UE) 2019/1150
Definisce il fornitore di servizi di intermediazione online come la persona fisica o giuridica che fornisce o offre di fornire tali servizi agli utenti commerciali.
art. 2, par. 5 e 6, Regolamento (UE) 2019/1150
Individuano rispettivamente la nozione di motore di ricerca online e quella di fornitore del motore di ricerca online.
art. 1, par. 1, lett. b), direttiva (UE) 2015/1535
È richiamato quale parametro per la qualificazione dei servizi della società dell’informazione rilevanti ai fini dell’applicazione del Regolamento P2B.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione adeguata e concreta del provvedimento, soprattutto quanto alla sussistenza dei presupposti applicativi del Regolamento P2B e alla qualificazione dell’attività svolta dalla società.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Fondano le garanzie di partecipazione procedimentale ritenute violate per il mancato coinvolgimento della società nel procedimento istruttorio culminato nella richiesta di pagamento.
art. 1, comma 30, l. 249/1997
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per chi non trasmette nei termini e con le modalità prescritte i documenti, dati e notizie richiesti dall’AGCOM.
art. 1, comma 6, lett. c), n. 14-bis), l. 249/1997
È richiamato dalla ricorrente quale base della competenza AGCOM in materia di applicazione del Regolamento P2B.
Massime di principio
- Una richiesta di informazioni adottata dall’autorità di vigilanza nell’esercizio dei propri poteri istruttori, priva di contenuto decisorio e diretta alla raccolta di elementi per eventuali successive determinazioni, ha natura endoprocedimentale, interlocutoria e notiziale e non è autonomamente impugnabile per carenza di lesività attuale, salvo che produca un arresto procedimentale o altro effetto immediatamente lesivo.
- L’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 richiede che l’amministrazione motivi specificamente, con riferimento all’attività concreta dell’operatore, la sussistenza dei requisiti che qualificano i servizi come servizi di intermediazione online o come motori di ricerca online e la conseguente assoggettabilità dell’operatore agli obblighi previsti.
- La mera operatività mediante strumenti online non dimostra, di per sé, che un soggetto sia fornitore di servizi di intermediazione online o di un motore di ricerca online ai sensi del Regolamento P2B; l’autorità deve confrontare l’attività concretamente svolta con le definizioni e i presupposti applicativi del regolamento.
- Quando un’autorità adotta una richiesta di pagamento o di regolarizzazione contributiva fondata sull’assoggettamento dell’operatore a una disciplina settoriale, deve consentire al destinatario di partecipare al procedimento istruttorio e deve esplicitare le ragioni della qualificazione giuridica e fattuale posta a fondamento della pretesa.
- L’annullamento per difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative comporta, quando non emergano ragioni per una definizione sostanziale della spettanza dell’obbligo, l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la posizione del destinatario alla luce dei principi affermati dal giudice.
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