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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17821/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputata ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p.; la ricorrente deduceva violazione dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p. sostenendo che fosse sufficiente una precedente dichiarazione di domicilio già presente negli atti e prospettava profili di illegittimità costituzionale (artt. 24, 27, 111 Cost.) per presunta irragionevolezza della norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 581 comma 1-ter c.p.p. imponga un adempimento specifico e temporale: la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione (o risultare dal mandato a impugnare), perché solo una dichiarazione 'attuale' assicura la certezza della notifica e la conoscenza della citazione in giudizio. Le eccezioni di incostituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate in linea con la giurisprudenza di legittimità; inoltre la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    comma 1-ter (e richiamo al comma 1-quater)

    Il comma 1-ter richiede che, unitamente all'atto di impugnazione, sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio relativa alla notificazione della citazione a giudizio in appello; si tratta di un adempimento specifico e attuale che non può essere sostituito da una precedente dichiarazione non rinnovata al momento dell'impugnazione.

  • art. 157-ter c.p.p.

    Disciplina le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e fornisce il regime diverso rispetto alle notifiche nel giudizio d'impugnazione; sottolinea la diversa operatività del domicilio dichiarato nei procedimenti di primo grado.

  • art. 161 c.p.p.

    Indica le regole generali sulla dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte distingue tra la dichiarazione resa nel primo grado e quella necessaria, aggiornata, per il giudizio d'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma menzionata in ordine alle spese del procedimento di cassazione; sulla base di essa la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.

  • Artt. 24, 27, 111 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente per profili di illegittimità costituzionale: la Corte ha ritenuto che l'adempimento imposto dall'art. 581 comma 1-ter non leda i diritti costituzionali invocati, essendo proporzionato alla finalità di garantire la conoscenza effettiva del processo e la ragionevole durata del procedimento.

  • Art. 3 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati nella giurisprudenza comparata: la richiesta di deposito del domicilio con l'impugnazione non è stata ritenuta manifestamente irragionevole né in contrasto con i principi di uguaglianza o con il diritto a un giusto processo.

Massime di principio

  • Quando si propone un appello in materia penale, depositare contestualmente all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p.; in mancanza l'appello può essere dichiarato inammissibile.
  • Una precedente dichiarazione o elezione di domicilio resa nel primo grado non sostituisce l'obbligo del deposito 'attuale' con l'impugnazione: la volontà dell'imputato deve essere ribadita al momento dell'appello (mediante deposito o tramite mandato specifico di impugnare che contenga l'indicazione del domicilio).
  • Le deduzioni di incostituzionalità avverse all'art. 581 comma 1-ter c.p.p. sono, secondo la giurisprudenza di legittimità, difficilmente prospettabili con esito favorevole, perché il requisito è ritenuto ragionevole e funzionale a garantire la conoscenza effettiva della citazione.
  • Per evitare eccezioni formali, il difensore deve allegare nel fascicolo di impugnazione la prova dell'avvenuto deposito della dichiarazione/e elezione di domicilio o indicare espressamente il domicilio nel mandato a impugnare.
  • La mancata ottemperanza comporta conseguenze economiche: oltre alle spese processuali il ricorrente può essere condannato a versamenti equitativi (es. somma alla Cassa delle Ammende) se non risulta colpa nell'aver determinato l'inammissibilità.

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