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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25024/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto di energia elettrica denunciando: (1) violazione della normativa emergenziale (art. 23 dl. n.137/2020) e vizi motivazionali per la celebrazione con trattazione scritta, lamentando l'omessa considerazione della memoria difensiva inviata via PEC il 27/04/2022; (2) nullità della notifica del decreto di citazione in appello, perché eseguita presso il difensore senza aver previamente verificato l'inidoneità o insufficienza della dichiarazione/eletto domicilio dell'imputato (che aveva eletto domicilio presso la propria abitazione), con conseguente vizio del contraddittorio e rilievo anche sulla decorrenza del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha constatato che la Corte territoriale non aveva esaminato né motivato le note difensive inviate via PEC il 27/04/2022, omissione che integra nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per il regime di trattazione scritta imposto dalle norme emergenziali. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. La Corte di Cassazione ha inoltre disposto che la Corte territoriale verifichi la presenza della querela, dato che, con il d.lgs. n.150/2022, il reato non è più procedibile d'ufficio, e ha richiamato la disposizione transitoria (art. 85 e le modifiche normative successive) che ha fissato il termine per la proposizione della querela, per i giudizi in corso, al 30/03/2023; è stato altresì precisato che il termine prescrizionale non è ancora decorso.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (art. 23)

    Ha disciplinato la possibilità di trattazione scritta in sede di udienza per ragioni emergenziali (COVID-19); la Corte ha ritenuto che le conclusioni difensive trasmesse via PEC costituiscono intervento processuale dell'imputato che deve essere allegato e motivato, e l'omessa valutazione di tali note integra nullità.

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Interpretato come norma che qualifica l'omessa allegazione e valutazione delle conclusioni difensive (in regime di trattazione scritta) come nullità generale a regime intermedio, con conseguente necessità di annullamento e rinvio se la questione è decisiva e non valutata.

  • decreto legislativo n.150 del 2022

    Ha modificato il regime di procedibilità di alcuni reati rendendoli non procedibili d'ufficio; la Corte ha ordinato di verificare la presenza della querela, poiché la mancanza di quest'ultima può rendere il procedimento inammissibile.

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie) e successiva modifica art.5-bis dl. n.162/2022 conv. in legge n.199/2022

    Fornisce la disciplina transitoria secondo cui, per i giudizi in corso, è stato fissato un termine per la proposizione della querela (richiamato dalla Corte nel termine del 30/03/2023), da verificare in vista della non procedibilità d'ufficio del reato.

Massime di principio

  • Quando il procedimento è trattato nelle forme "scritte" (misure emergenziali o disciplina equivalente), le conclusioni difensive inviate via PEC devono essere acquisite agli atti e valutate; la mancata allegazione/valutazione può costituire nullità rilevante e portare all'annullamento della sentenza.
  • La notifica del decreto di citazione in appello effettuata presso il difensore può essere nulla se non è stata previamente verificata l'inidoneità/insufficienza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputato; la regolarità della notifica incide sulla legittima instaurazione del contraddittorio.
  • Se la normativa sul regime di procedibilità cambia nel corso del processo (es. trasformazione di un reato da procedibile d'ufficio a procedibile a querela), il giudice di rinvio deve verificare la presenza della querela e i termini transitori applicabili; l'assenza della querela può precludere la prosecuzione del procedimento.
  • La deduzione, in cassazione, di omissioni motivazionali richiede che il ricorrente indichi gli argomenti decisivi che il giudice non ha valutato; se ciò è provato, la Corte può annullare per carenza di motivazione.
  • In situazioni simili è opportuno che la difesa conservi e produca prova della trasmissione via PEC (ricevute, ricevuta di consegna) e sollevi tempestivamente eccezioni sulla regolarità delle notifiche e sulla decorrenza dei termini prescrizionali per preservare i diritti processuali dell'imputato.

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