Cassazione Civile, Ordinanza n. 25076/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La sottoscrittrice aveva acquistato un buono fruttifero postale del valore di 1.000 euro, emesso il 1° febbraio 2000, e tre buoni del valore di 500 euro ciascuno, emessi il 24 gennaio 2002. I titoli erano privi di una data di scadenza immediatamente rilevabile dal loro tenore letterale. Quando la titolare ne aveva richiesto il pagamento, il relativo diritto risultava prescritto. La sottoscrittrice aveva quindi agito per ottenere il risarcimento del danno, assumendo che la prescrizione fosse dipesa dall'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'emittente, in particolare dalla mancata consegna del foglio informativo analitico e dalla mancata informazione sulle modalità di riscossione e sulla scadenza dei buoni. I giudici di merito avevano accolto la domanda e liquidato equitativamente il danno in misura pari all'importo dei buoni prescritti. L'emittente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2002, 1339 e 1374 c.c., in relazione ai decreti ministeriali applicabili, sostenendo che i buoni postali sono documenti di legittimazione e che non graverebbe sull'emittente uno specifico obbligo informativo sulle modalità di gestione dei titoli. Con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente interpretato la disciplina relativa al foglio informativo analitico e aveva invertito l'onere della prova sulla responsabilità contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio già affermato dalla propria giurisprudenza secondo cui la mancata consegna del foglio informativo analitico previsto dall'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 non attribuisce al sottoscrittore un diritto al risarcimento pari all'importo del buono prescritto, quando si lamenti che la mancata conoscenza della scadenza abbia impedito l'esercizio tempestivo del diritto di rimborso. La disciplina dei buoni fruttiferi postali deve essere individuata nei decreti ministeriali istitutivi delle rispettive serie. Inoltre, l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede come causa di sospensione della prescrizione soltanto il comportamento doloso del debitore consistente nell'occultamento del debito, non anche condotte colpose che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto. Pertanto, l'eventuale inadempimento di obblighi informativi non può fondare una pretesa risarcitoria avente a contenuto l'equivalente del diritto di rimborso ormai estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda originaria. Le spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in ragione del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 2002 c.c.
Richiamato in relazione alla qualificazione dei buoni postali come documenti di legittimazione.
art. 1339 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'inserzione automatica delle clausole e alla disciplina dei buoni postali.
art. 1374 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del contratto e all'integrazione della disciplina applicabile.
art. 3, comma 1, d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
Prevede il foglio informativo analitico; la sua mancata consegna, secondo la Corte, non fonda il diritto al risarcimento dell'importo di un buono il cui diritto di rimborso sia prescritto.
art. 6 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
Richiamato in relazione alla disciplina del foglio informativo e agli obblighi informativi concernenti i buoni postali.
d.m. Tesoro 29 marzo 2001
Richiamato quale fonte della disciplina applicabile ai buoni postali della serie controversa.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova della responsabilità contrattuale; la decisione accoglie il ricorso sulla base del difetto del diritto risarcitorio, senza enunciare una specifica diversa regola di riparto probatorio.
art. 2941, n. 8, c.c.
La sospensione della prescrizione opera esclusivamente in presenza del comportamento doloso del debitore volto all'occultamento del debito, non per condotte colpose che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto.
art. 2946 c.c.
Il diritto di rimborso dei buoni postali è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; la mancata conoscenza della scadenza, anche se collegata a un deficit informativo, non impedisce il maturare della prescrizione secondo la ratio espressa dalla Corte.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia di buoni fruttiferi postali, la disciplina del regime giuridico applicabile deve essere individuata nei decreti ministeriali istitutivi della serie cui appartengono i titoli.
- La mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico previsto dalla disciplina ministeriale, anche quando abbia impedito la conoscenza della scadenza del buono, non attribuisce un diritto al risarcimento equivalente all'importo del titolo il cui diritto di rimborso si sia estinto per prescrizione.
- La prescrizione del diritto di rimborso di un buono fruttifero postale non è sospesa da una condotta colposa dell'emittente che abbia ostacolato la conoscenza della scadenza o l'esercizio tempestivo del diritto; l'art. 2941, n. 8, c.c. richiede il comportamento doloso di occultamento del debito.
- L'inadempimento di obblighi informativi che abbia costituito un ostacolo di fatto o un impedimento soggettivo all'esercizio tempestivo del diritto non può essere utilizzato per ottenere, a titolo risarcitorio, l'equivalente del diritto ormai estinto per prescrizione.
- Quando la questione sia esclusivamente giuridica e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.
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