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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9251/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iannello e Di Carlo hanno impugnato la conferma delle condanne per rissa, resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.), denunciando: 1) contraddittorietà e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di resistenza (contestando che i fatti non dimostrerebbero una effettiva opposizione all'intervento degli agenti); 2) difetto di motivazione sulle lesioni e sull'elemento psicologico; 3) omissione di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) con richiamo alla non retroattività della modifica normativa; 4) illegittimità della pena pecuniaria comminata per effetto della continuazione con reato punito con pena pecuniaria (rissa), in quanto la multa sostitutiva disposta dal giudice di merito eccedeva il massimo edittale previsto all'epoca dei fatti (multafino a euro 309).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi motivi dei ricorsi (contestazioni sulla motivazione e sulla qualificazione della resistenza e delle lesioni), richiamando il limite del sindacato di legittimità e ritenendo che i giudici di merito avessero fornito un apparato logico sufficiente. Ha altresì dichiarato inammissibile la censura sull'art. 131-bis perché proposta per la prima volta in cassazione e non dedotta nei gradi di merito. Tuttavia la Corte ha accolto i ricorsi con riferimento alla illegittimità della pena pecuniaria derivante dalla continuazione: la multa di euro 2.500 risultava superiore al massimo edittale previsto all'epoca per il reato di rissa (euro 309) e quindi la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a tale aumento. La Corte ha poi provveduto a rettificare la pena sostituendo la sanzione pecuniaria con il minimo della multa previsto dall'art. 24 c.p. (euro 50), determinando la pena finale in mesi cinque di reclusione e euro 50 di multa per entrambi gli imputati.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto sussistente la resistenza in base alla valutazione di merito, confermando che gli imputati si opposero con violenza all'intervento degli agenti

  • art. 582 c.p.

    Norma sulle lesioni personali; la Cassazione ha ritenuto sufficientemente motivata la ricostruzione del giudice di merito circa le lesioni riportate dall'agente (referto medico attestante lesioni guaribili in giorni due)

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicabilità è stata esclusa dalla Corte di Cassazione come questionem proposta tardivamente (per la prima volta in cassazione) e quindi inammissibile

  • art. 588, comma 1, c.p.

    al momento dei fatti multa fino ad euro 309

    Norma che puniva la rissa con pena pecuniaria; la Corte ha rilevato che la multa disposta per effetto della continuazione non poteva eccedere il massimo edittale previsto da questa norma

  • art. 24 c.p.

    Disposizione sul minimo della pena pecuniaria; la Corte ha applicato il minimo previsto (euro 50) per rettificare la multa illegittima sostitutiva della pena detentiva

  • art. 135 c.p.

    Norma sulla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte richiama il principio che, pur consentendo la conversione, occorre rispettare il genere e il limite massimo previsto per il reato satellite

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che esclude la deduzione di nuovi motivi per la prima volta in cassazione; invocata per dichiarare inammissibile la questione relativa all'art. 131-bis proposta tardivamente

  • art. 16, comma 1, lett. b) d.l. n. 53/2019

    Modifica normativa che ha escluso la tenuità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la difesa ha sostenuto che tale modifica non è applicabile ratione temporis ai fatti del 2016

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulla motivazione: non può rivedere la valutazione probatoria del merito ma solo verificare la presenza di un apparato logico-argomentativo.
  • Le doglianze riguardanti l'elemento psicologico o la qualificazione dei fatti (p.es. se vi sia stata effettiva resistenza) devono essere specificamente dedotte e sviluppate nei gradi di merito; prospettare una diversa valutazione dei fatti in cassazione è spesso inammissibile.
  • Le questioni nuove (es. invocazione dell'art. 131-bis) sollevate per la prima volta in cassazione sono normalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; tali eccezioni vanno proposte nei gradi di merito.
  • In ipotesi di continuazione fra reati con pene di genere diverso (detentive e pecuniarie), l'aumento di pena deve rispettare il genere della pena prevista per il reato 'satellite' e non può dar luogo, dopo conversione, a una pena pecuniaria superiore al massimo edittale previsto dalla legge per il reato meno grave.
  • Se il giudice di merito applica una multa superiore al massimo edittale a seguito di conversione per continuazione, la Cassazione può correggere la sentenza annullando la parte di pena illegittima e, ove possibile, rettificare la pena sostituendola con il minimo legale previsto.
  • Nel preparare un ricorso in cassazione conviene concentrarsi su vizi di diritto pienamente esperibili in sede di legittimità (errori di diritto, vizi formali, illegittimità di calcoli di pena) e assicurarsi che questioni rilevanti siano state tempestivamente sollevate nei gradi di merito.

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