Cassazione Civile, Sentenza n. 1443/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla validità di testamenti: gli Iasiello chiedevano l'accertamento della falsità del testamento olografo del 8 giugno 2008 attribuito al de cuius Angelo Iasiello; la ricorrente (Hasmadhi) chiedeva il rigetto e affermava la propria qualità di unica erede in forza di quel testamento e, in riconvenzionale, chiedeva la falsità di un testamento anteriore del 31 ottobre 2007 e l'esecuzione di un legato a proprio favore. Il Tribunale aveva dichiarato apocrifo il testamento del 2008 e valido quello del 2007; la Corte d'appello ha confermato la nullità del 2008 e, con appello incidentale, ha anche dichiarato l'indegnità a succedere della ricorrente in base all'esito (anche penale) relativo all'uso di testamento falso. Hasmadhi ha impugnato in Cassazione tre motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Hasmadhi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi per carenza di specificità e violazione degli oneri di autosufficienza del ricorso in Cassazione; ha respinto il terzo motivo sul punto della sospensione del giudizio civile in pendenza di gravame penale, perché la ricorrente non ha provato la pendenza attuale del processo penale e mancava la coincidenza soggettiva richiesta per sospendere il civile. La sentenza d'appello, che aveva dichiarato l'apocrifia del testamento del 2008, l'efficacia del testamento del 2007 e l'indegnità a succedere della ricorrente, è stata dunque confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in Cassazione e a un ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 654 c.p.p.
La sentenza penale (di condanna o assoluzione) può avere efficacia in altri giudizi civili; la Corte ha ritenuto pertinente la sentenza penale di condanna per uso di testamento falso ai fini dell'accertamento dell'indegnità a succedere
art. 295 c.p.c.
Disciplina la sospensione del processo civile per decisioni penali pregiudiziali; la Corte ha precisato che la sospensione è possibile solo se l'effetto giuridico civile è normativamente collegato al reato e la causa penale è effettivamente pendente e con coincidenza soggettiva
art. 75 c.p.p.
Norma citata come riferimento generico sul rapporto fra azione penale e civile per restituzioni e risarcimento; la Corte ha osservato che non era applicabile nel modo prospettato dalla ricorrente per il caso concreto
n. 6 dell'art. 463 c.c.
Prevede l'indegnità a succedere per chi "abbia formato un testamento falso o ne abbia fatto scientemente uso"; la Corte ha ritenuto sussistere l'indegnità sulla base degli accertamenti (anche penali)
art. 537-bis c.p.p. (legge n. 4/2018)
Introduce che l'indegnità può essere dichiarata dal giudice penale con la sentenza di condanna; la Corte ne segnala l'esistenza ma applica i principi di reciproca efficacia tra giudizi
art. 332 c.p.c.
Norma sulla necessità di notificare l'appello o ricorso alle parti contumaci: la Corte ha ritenuto superflua la notifica a Thimo Franco, Betim e Helda perché la loro legittimazione era stata dichiarata carente in primo grado e la statuizione non era stata impugnata
art. 366 c.p.c. (comma 1, n.4)
Impone l'onere di indicare specificamente i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che si limitava a rinviare agli atti dell'appello
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Regola il contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- In giudizio civile che si fonda su consulenza tecnica d'ufficio, la Corte può aderire alle conclusioni del C.T.U.: chi impugna in Cassazione deve indicare criticamente e specificamente i passi del rapporto tecnico contestati per evitare l'inammissibilità per carenza di motivazione
- La semplice rimostranza generica sull'imparzialità o sull'operato del consulente d'ufficio è insufficiente: le obiezioni vanno sollevate tempestivamente e documentate in modo circostanziato
- La sospensione del processo civile in ragione di un procedimento penale pregiudicante richiede prova della pendenza effettiva del processo penale e la coincidenza soggettiva (stessa identità delle parti rilevanti); in mancanza, il civile può proseguire
- Una sentenza penale di condanna per uso di testamento falso può essere rilevante e persino decisiva per dichiarare l'indegnità a succedere in sede civile, in quanto l'indegnità è collegata alla formazione o uso di testamento falso
- Se in primo grado è stata dichiarata la carenza di legittimazione di terzi e tale decisione non è stata impugnata, non occorre notificare l'impugnazione di Cassazione a quei terzi (effetto del giudicato)
- In Cassazione non è ammesso limitarsi a rinviare agli atti del grado precedente: il ricorso deve contenere, in sé, la indicazione puntuale degli atti e delle circostanze che si vogliono far valere
- La condanna alle spese e l'applicazione di contributi aggiuntivi in Cassazione sono possibili quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile
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