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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48847/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna ritenendo: (1) violazione dell'art. 420-bis c.p.p. e nullità delle notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio domiciliatario, poiché la Corte territoriale non avrebbe verificato l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato prima di dichiararne l'assenza; (2) vizio di omessa motivazione con riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva (art. 99, comma 4 c.p.), sostenendo che la Corte d'appello non ha spiegato le ragioni per aver riconosciuto la recidiva.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo. Ha constatato che la dichiarazione di assenza non era preceduta dall'accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte di Hamlili, in violazione della giurisprudenza che esclude la per se sufficienza dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. La Corte ha affermato la nullità della dichiarazione di assenza e, quindi, ha annullato la sentenza di merito e quella di primo grado ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p. (con richiamo all'art. 604, comma 5-bis e all'art. 420-quater), disponendo il rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    La norma regola la dichiarazione di assenza dell'imputato; secondo la Corte, non basta la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio per ritenere acquisita la conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la conoscenza effettiva o la volontaria sottrazione dell'imputato.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Richiamata nelle disposizioni sulla nullità: la mancata osservanza delle norme sul processo in assenza comporta la dichiarazione di nullità da parte del giudice dell'appello secondo i limiti previsti.

  • art. 604, comma 5-bis c.p.p.

    Norma richiamata per il regime di impugnazione e per le conseguenze della violazione delle disposizioni relative al processo in assenza; collegata alla declaratoria di nullità della sentenza di merito.

  • art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata nei casi previsti, qui applicata per annullare le sentenze di primo e secondo grado in presenza di nullità procedurale rilevata.

  • art. 99 cod. pen., comma 4

    Riferita alla possibilità di esclusione della recidiva; la Corte ha però assorbito il motivo relativo all'omessa motivazione sul punto, richiamando l'obbligo di adeguata motivazione quando si riconosce la recidiva.

  • artt. 81 c.p. e 75 d.lgs. n. 159/2011

    Norme sostanziali richiamate quanto alla fattispecie di reato per la quale Hamlili era stato condannato in primo e secondo grado; la decisione di annullamento riguarda però profili procedurali e non una valutazione di merito definitiva sulla responsabilità.

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente, di per sé, a comprovare la conoscenza del processo da parte dell'imputato: il giudice deve accertare elementi che attestino l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o la volontaria sottrazione del soggetto alla conoscenza del procedimento.
  • È onere del giudice, e non dell'imputato, verificare e motivare l'esistenza di elementi idonei a ritenere che l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza del processo quando si procede in sua assenza; in mancanza, la dichiarazione di assenza è nulla e la sentenza è annullabile.
  • La nomina successiva di un difensore di fiducia in sede di impugnazione non sanifica eventuali nullità relative alle notifiche e alla dichiarazione di assenza intervenute nel primo grado: va valutata la conoscenza del processo fin dall'inizio.
  • La mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato non può essere automaticamente equiparata alla volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; la presunzione di conoscenza non è ammissibile senza accertamento positivo.
  • Quando la nullità riguarda la procedura in assenza, la Cassazione può annullare le sentenze e disporre il rinvio per nuovo giudizio, senza decidere il merito sostanziale delle critiche penali avanzate.
  • Se viene contestato il riconoscimento della recidiva, il giudice deve fornire una motivazione specifica e non generica; la mancata motivazione su tale elemento può costituire autonomo vizio di motivazione.

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