Cassazione Penale, Sentenza n. 477/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di Trento ritenendo la motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare ha censurato il mancato e puntuale confronto con le risultanze della prima istanza (certificato di pronto soccorso, annotazione dei Carabinieri, modalità dell'incidente) e l'assenza di spiegazione sul perché la sintomatologia riscontrata (eloquio confuso, sonnolenza, difficoltà a reggersi in piedi) dovesse essere imputata più verosimilmente a un trauma cranico piuttosto che all'assunzione certa di cannabinoidi e benzodiazepine (Xanax ed Ediltox) riscontrata dagli accertamenti biologici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure del Procuratore generale: ha censurato la decisione della Corte territoriale per carenza motivazionale nel ribaltare la precedente condanna senza adeguato riesame critico e senza confutare specificamente la motivazione di primo grado. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano, ordinando che la motivazione della nuova decisione dia conto in modo completo e rafforzato delle ragioni della riforma.
Norme richiamate
art. 187, comma 1-bis, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma incrimina la guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti; la sentenza di merito aveva condannato la resistente sulla base di riscontri biologici e dei fatti, ma la Corte d'appello aveva assolto ritenendo dubbia la causa dell'alterazione
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato per i criteri di giudizio che presidiano la presunzione di innocenza; la Cassazione sottolinea che, pur non essendo obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria, il giudice d'appello che riforma in senso assolutorio deve fornire una motivazione rafforzata ai sensi dei criteri di cui a norma e giurisprudenza
principio giurisprudenziale (Sez. U. n. 6682/1992 e successive pronunce)
La Corte ricorda il consolidato orientamento secondo cui, in caso di riforma assolutoria, il giudice d'appello deve riesaminare il compendio probatorio e confutare specificamente la motivazione di primo grado, fornendo una nuova struttura argomentativa che giustifichi le difformi conclusioni
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello assolve pur utilizzando il medesimo materiale probatorio del primo grado, è obbligata a una motivazione rafforzata che espliciti le ragioni del dissenso e confuti i punti chiave della decisione di primo grado
- Il semplice richiamo generico a un "ragionevole dubbio" non è sufficiente: il giudice deve spiegare perché gli elementi favorevoli alla colpevolezza risultano insoddisfacenti o contraddetti
- Se sono prospettate cause alternative dell'alterazione psicofisica (es. trauma cranico vs assunzione di sostanze), la motivazione deve valutare e comparare criticamente tutte le evidenze mediche, le risultanze biologiche e gli elementi di dinamica dell'incidente
- Per il ricorrente (Procura) è efficace censurare la sentenza per vizio motivazionale laddove manchi il confronto puntuale con la motivazione di primo grado e con le fonti probatorie decisive
- Per la difesa, se l'assoluzione è basata su incertezze giustificate da elementi nuovi o da valutazioni critiche, è importante documentare il contrasto probatorio e l'assenza di incongruenze nelle risultanze che giustificano l'assoluzione
- In caso di annullamento per carenza motivazionale, il giudice di rinvio dovrà riformulare il giudizio motivando specificamente sulle questioni omesse o valutate in modo apodittico
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