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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20425/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Sesta Sezione della Corte che aveva rigettato il ricorso in appello avverso la condanna per reati in materia di stupefacenti. Il motivo principale di ricorso in Cassazione era la nullità assoluta del giudizio di appello per omessa/irregolare notifica della citazione all'imputato: la notifica sarebbe stata eseguita esclusivamente mediante comunicazione telefonica, forma che il ricorrente riteneva categoricamente esclusa per l'imputato; inoltre mancavano le attestazioni richieste dall'art. 149, comma 2, cod. proc. pen., e la conferma tramite telegramma o PEC, e nella relata non era indicato il numero telefonico, per cui non vi sarebbe certezza della conoscenza da parte di Sergio Romano dell'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non vi fosse errore di fatto nella decisione impugnata: la sentenza di merito aveva valutato la questione e motivato che, pur essendo irregolare la forma della notifica, risultava dall'attività istruttoria e dalla relata che l'atto aveva raggiunto il suo scopo e l'imputato aveva effettiva conoscenza dell'udienza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue la nullità assoluta (omessa notifica o forme inidonee a produrre conoscenza) dalla nullità intermedia sanabile quando la conoscenza effettiva sussiste. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Sentenza Sezioni Unite n. 18651/2015 (Moroni)

    Stabilisce che quando la causa dell'errore non è riconducibile a una semplice percezione fuorviante ma contiene valutazioni, si tratta di un errore di giudizio e non di un errore di fatto; pertanto il rimedio straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) non è applicabile.

  • art. 149 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale disposizione che richiede attestazioni per forme non ordinarie di notifica: la Corte osserva l'assenza di tali attestazioni nel caso, ma fonda la decisione sulla valutazione della conoscenza effettiva dell'atto.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che la nullità assoluta prevista riguarda i casi di omessa notifica della citazione o di forme che risultano inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

  • art. 182 e ss. cod. proc. pen.

    Indicano il regime di deducibilità e le possibilità di sanatoria per nullità di tipo intermedio; la Corte ritiene applicabile tale regime quando, seppur irregolare la modalità, l'atto ha comunque prodotto conoscenza effettiva.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina la sanatoria delle nullità quando risulti l'effettiva conoscenza dell'atto da parte della parte interessata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette di condannare la parte che propone il ricorso in Cassazione al pagamento delle spese e, se rilevanti profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata nel caso per irregolarità e inammissibilità del ricorso.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimando normativo relativo al rimedio per errore di fatto; la Corte ha richiamato la distinzione tra errore di fatto ed errore di giudizio per escludere l'ammissibilità del rimedio invocato.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 7697/2016 Amato; Sez. 3 n. 19086/2025 Polidori)

    Affermano che la notifica con modalità diverse da quelle prescritte può dar luogo a una nullità intermedia sanabile quando risulti idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; sono richiamate per sostenere la possibilità di sanatoria anche in casi di notifiche telefoniche o tramite mail/PEC quando la conoscenza è dimostrabile.

Massime di principio

  • La notificazione telefonica della citazione dell'imputato è, di regola, irregolare; tuttavia se è possibile dimostrare che l'atto ha comunque raggiunto la sua finalità (effettiva conoscenza dell'imputato), la nullità è di tipo intermedio e può essere sanata.
  • La nullità assoluta sussiste solo quando la notifica è del tutto omessa o quando la forma utilizzata è oggettivamente inidonea a determinare la conoscenza effettiva; in tali casi la nullità non è sanabile.
  • Per impugnare con successo una notifica telefonica occorre fornire prove concrete dell'assenza di conoscenza (ad es. assenza di indicazione del numero, mancanza di conferme telegramma/PEC, attestazioni contrarie), non basarsi solo su censure di forma.
  • Le contestazioni che implicano valutazioni probatorie o giurisdizionali costituiscono errori di giudizio e non possono essere ricondotte al rimedio straordinario per errore di fatto; è dunque essenziale dimostrare un errore meramente percettivo per invocare tale rimedio.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza prima di impugnare in Cassazione.
  • In situazioni analoghe, la strategia utile è raccogliere e depositare ogni elemento che attesti la mancata conoscenza (quali dichiarazioni, assenza di contatti registrati, mancanza di attestazioni formali) e sollevare tempestivamente le questioni procedurali nei gradi di merito.

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