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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2022/P/15224 datato 15 giugno 2022 emesso dal Commissario ad acta per l'A.T.O. Ovest-Imperia avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006. Deliberazioni Assemblea d'Ambito n. 27 e 29 del 13.11.2012 e s.m.i.: esecuzione coattiva ex art. 21 ter della legge n. 241/1990 ai fini dell'integrazione nell'organizzazione della gestione unitaria del servizio idrico nell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest Imperiese. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7476 del 10.11.2021. Diffida” e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202200437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida del Commissario ad acta a trasferire a Rivieracqua il personale, le reti, gli impianti, le dotazioni patrimoniali e i beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico, con esclusione degli impianti di depurazione non efficienti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente sostitutivo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Bordighera ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui il Commissario ad acta per l’A.T.O. Ovest-Imperia, richiamando l’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/2006, l’art. 21-ter della l. 241/1990 e l’ottemperanza a una precedente sentenza del Consiglio di Stato, lo ha diffidato a effettuare entro quindici giorni il trasferimento a Rivieracqua del personale e dei beni necessari alla gestione unitaria del servizio idrico. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha assegnato al Comune un termine per memorie sulla questione. Successivamente il Comune ha depositato una dichiarazione di rinuncia dopo l’udienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione di rinuncia, essendo stata depositata dopo l’udienza, non poteva produrre l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., poiché mancava il rispetto della formalità della notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Tuttavia, il comportamento processuale del ricorrente è stato ritenuto univoco nel dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il TAR non ha quindi esaminato né il possibile difetto di giurisdizione né i motivi di illegittimità dell’atto. Nulla è stato disposto sulle spese, in assenza di costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza

    La rinuncia non formalmente notificata nei termini non determina l’estinzione del giudizio; il comportamento processuale può tuttavia costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza

    La notificazione tempestiva della rinuncia costituisce il presupposto formale per la pronuncia di estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa

    Anche in mancanza dei presupposti formali della rinuncia, il giudice può valorizzare il comportamento del ricorrente per dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato dal TAR tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso depositata dopo l’udienza, o comunque non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.
  • Anche quando la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per difetto delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a., il giudice può valorizzare il comportamento processuale del ricorrente come prova della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso e delle questioni, anche rilevate d’ufficio, non più necessarie ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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