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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23786/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva riqualificato il capo 1) originariamente contestato come resistenza a pubblico ufficiale nel reato previsto dall'art. 341-bis c.p. (oltraggio), riducendo la pena. Il ricorrente deduceva (1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. perché, a suo avviso, la riqualificazione avrebbe dovuto determinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per esercitare l'azione penale sul nuovo fatto e avrebbe leso il diritto di difesa e le opzioni procedurali della imputata; (2) intervenuta prescrizione della contravvenzione commessa il 23/04/2018, sostenendo che non doveva applicarsi la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art.159, comma 2 (cd. Legge Orlando) e che, pertanto, il reato era già prescritto alla data della sentenza di appello (18/09/2024).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che non vi sia mutamento del fatto ma mera riqualificazione giuridica: la condotta descritta nell'imputazione (consegna spontanea del coltello e insulti rivolti ai militari) consentiva la prevedibilità della fattispecie meno grave (oltraggio) e non ha arrecato un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la dedotta prescrizione, confermando l'applicabilità della sospensione prevista dall'art.159, comma 2 (Legge n.103/2017) ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 e quindi la mancata estinzione per prescrizione. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di trasmettere gli atti al PM in caso di mutamento del fatto; la Corte ha ritenuto che non vi sia mutamento del fatto ma mera riqualificazione giuridica, quindi l'art. 521 non viene fatto operare.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di garanzia del contraddittorio; la Corte ha concluso che non sussiste violazione perché la riqualificazione era prevedibile e la difesa ha potuto esercitarsi, non essendovi stato alcun mutamento essenziale dell'imputazione.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma relative all'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi di tale fattispecie (offese dirette a ledere onore e prestigio, in occasione di funzioni e in presenza di più persone) e quindi ha riqualificato il fatto su questa base.

  • art. 159, comma 2 cod. pen.

    Previsione di sospensione del decorso della prescrizione introdotta dalla Legge n.103/2017 (cd. riforma Orlando). La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile tale sospensione ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, quindi utile a impedire la prescrizione nel caso di specie.

  • Legge n. 103/2017 (riforma Orlando)

    Introdusse la disciplina di sospensione del corso della prescrizione poi richiamata; la Corte conferma la sua applicabilità ai fatti commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019.

  • Legge n. 134/2021

    Modifiche normative successive menzionate in rapporto al criterio della legge più favorevole; la Corte osserva che, secondo il criterio di favore, va comunque applicata la disciplina più favorevole alla parte per il periodo indicato e richiama pronunce di questa Corte e delle Sezioni Unite che confermano l'applicabilità della disciplina Orlando per i reati nel periodo delimitato.

  • art. 161-bis cod. pen.

    Norma introdotta dalla legge n.134/2021 richiamata nel ragionamento sulla comparazione delle discipline in tema di prescrizione; la Corte valuta la prevalenza della disciplina più favorevole per il periodo temporale considerato.

  • art. 2, comma quarto cod. pen.

    Richiamato nel principio che impone l'applicazione della norma penale più favorevole nel tempo; utilizzato dalla Corte per giustificare l'applicazione della disciplina di sospensione più favorevole ai fatti commessi nel periodo 2017-2019.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di 3.000 euro.

Massime di principio

  • La Corte può operare una riqualificazione giuridica in sede di merito anche in senso meno grave senza trasmettere gli atti al Pubblico Ministero quando non vi è mutamento essenziale dei fatti e la nuova qualificazione era prevedibile dalla descrizione del fatto nell'imputazione; in tal caso non viene violato il diritto di difesa purché l'imputato abbia potuto concretamente difendersi sulla condotta contestata.
  • La trasformazione della qualificazione in fattispecie meno grave non costituisce 'mutamento del fatto' ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p. se gli elementi materiali e la descrizione della condotta restano gli stessi e non emergono incertezze sull'oggetto dell'imputazione.
  • La riqualificazione che sorprenda l'imputato e determini un mutamento sostanziale degli elementi costitutivi del reato o che produca un concreto pregiudizio nelle opzioni processuali dell'imputato (ad esempio impedimento a riti alternativi o a misure estintive) può essere sindacata e contrastata come violazione del diritto di difesa; la prova del pregiudizio spetta alla difesa.
  • In tema di prescrizione per reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019, in base al criterio della legge più favorevole la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile la sospensione prevista dalla Legge n.103/2017 (riforma Orlando), anche dopo modifiche normative successive, salva diversa pronuncia delle Sezioni Unite; nelle valutazioni pratiche è quindi necessario calcolare correttamente i termini e le sospensioni applicabili al caso concreto.
  • Il ricorso per cassazione resta lo strumento idoneo a contestare la diversa qualificazione operata in sede di merito; tuttavia, la censura è inammissibile se fondata su motivi manifestamente infondati o su questioni non consentite.

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