Sentenza n. 1017/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza fondato sull'esistenza di due notizie di reato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato che l'Amministrazione avesse desunto la sua pericolosità sociale dalla mera esistenza di due notizie di reato, senza una valutazione complessiva della sua personalità, delle condizioni lavorative, economiche e familiari, dell'integrazione sociale e dell'effettiva irreprensibilità della condotta. Le due notizie di reato, peraltro, risultavano archiviate prima della presentazione della domanda; il ricorrente ha quindi sostenuto che il Ministero non avesse considerato la materialità dei fatti né esplicitato le ragioni per cui tali segnalazioni avrebbero inciso negativamente sulla valutazione della sua idoneità all'inserimento nella comunità nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha precisato che la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, mentre la concessione della cittadinanza implica un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione del richiedente e sulla sua capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Tale discrezionalità è sindacabile dal giudice quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti, alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito. L'obbligo motivazionale deve essere graduato in relazione allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e al tempo trascorso; in presenza di una mera notizia di reato o denuncia, esso è più intenso rispetto al caso di una sentenza penale, soprattutto irrevocabile. Nel caso concreto, il Ministero si è limitato a richiamare l'esistenza di due notizie di reato già archiviate, senza svolgere un'istruttoria specifica, senza esaminare la materialità dei fatti e senza chiarire quali comportamenti fossero concretamente addebitabili al richiedente e come fossero stati valutati. Il provvedimento è stato pertanto ritenuto illegittimo per insufficienza istruttoria e motivazionale. Resta fermo il potere-dovere dell'Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva dell'interessato alla luce di tutte le circostanze concrete. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione e sull'idoneità del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La residenza legale in Italia per almeno dieci anni, richiesta dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda di cittadinanza per residenza e non comporta un diritto automatico alla concessione.
- La concessione della cittadinanza per residenza è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva dell'integrazione del richiedente, delle sue condizioni lavorative, economiche e familiari e dell'irreprensibilità della condotta, in relazione all'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza non si estende al merito della valutazione amministrativa, ma comprende la verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- La motivazione del diniego di cittadinanza deve essere graduata in rapporto allo stadio del procedimento penale, alla natura del fatto e al tempo trascorso; il richiamo a una mera notizia di reato o denuncia richiede una motivazione più puntuale rispetto al riferimento a una sentenza penale, soprattutto se irrevocabile.
- La mera esistenza di notizie di reato, in particolare se archiviate anteriormente alla domanda, non giustifica di per sé il diniego della cittadinanza quando l'Amministrazione non svolga un'istruttoria specifica sui fatti materiali e non chiarisca quali condotte siano concretamente addebitabili al richiedente e quale incidenza abbiano sulla valutazione della sua integrazione e affidabilità.
- L'annullamento del diniego per carenza istruttoria e motivazionale non comporta l'accertamento del diritto alla cittadinanza, ma lascia all'Amministrazione il potere-dovere di rivalutare complessivamente la posizione dell'interessato.
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