Sentenza n. 150/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del Provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna Cat. 6F/ P.A.S./74/2002 del 14 luglio 2023, notificato il 20 luglio 23, con cui è stata disposta la revoca del porto di fucile uso caccia di cui il ricorrente era titolare; - nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto d'armi disposta dal Questore a seguito del suo deferimento all'autorità giudiziaria per irregolarità nella tenuta delle armi, correlate allo scambio di canne da fucile tra padre e figlio. Sono stati dedotti il difetto di motivazione e l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Nel corso del giudizio è tuttavia sopravvenuto un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, non impugnato dal ricorrente. Il Collegio ha rilevato la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente ha sostenuto che l'assenza di un termine di efficacia del divieto gli avrebbe comunque consentito di ottenere una pronuncia sulla revoca della licenza, in vista di una futura richiesta di revisione del divieto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il divieto prefettizio di detenzione di armi, non impugnato nel termine decadenziale, è divenuto definitivamente valido ed efficace e impedisce comunque al ricorrente di mantenere o ottenere una licenza di porto d'armi. Il rapporto tra divieto di detenzione adottato dal Prefetto e licenza di porto d'armi rilasciata dal Questore è di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria: il divieto rende vincolata la revoca della licenza. La possibilità di chiedere alla Prefettura una revisione del divieto, decorso un termine ragionevole e in presenza di fatti nuovi favorevoli, non attribuisce un'utilità concreta e attuale alla decisione sull'impugnazione della revoca. L'interessato deve chiedere dapprima la rivalutazione e l'eventuale rimozione del divieto, e solo successivamente potrà domandare il rilascio di un nuovo porto d'armi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, nella misura di euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti
Il divieto prefettizio di detenzione costituisce il presupposto che impedisce il mantenimento o il rilascio della licenza di porto d'armi; la revoca della licenza da parte del Questore, una volta adottato il divieto, è conseguenza diretta e vincolata.
art. 73 c.p.a.
potenziale improcedibilità del ricorso
Consente al giudice di rilevare alle parti una questione rilevabile d'ufficio, quale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. costituisce il presupposto necessario e logicamente antecedente rispetto alla licenza di porto d'armi; una volta adottato, la revoca della licenza da parte del Questore è conseguenza diretta e vincolata.
- La possibilità per il destinatario di chiedere, dopo un termine ragionevole e in presenza di fatti nuovi, la revisione di un divieto di detenzione di armi privo di termine finale non comporta un obbligo automatico dell'amministrazione di riesaminare d'ufficio la posizione, ma solo il dovere di pronunciarsi su un'istanza motivata dell'interessato.
- Un divieto di detenzione di armi non impugnato e divenuto definitivo esclude l'interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento della revoca del porto d'armi, poiché l'eventuale accoglimento non produrrebbe alcuna utilità attuale per il ricorrente.
- In presenza di un divieto definitivo di detenzione di armi, l'interessato deve prima ottenere la rivalutazione e l'eventuale rimozione del divieto prefettizio e solo dopo può chiedere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi.
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