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Sentenza

Sentenza n. 997/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Genova -OMISSIS- notificato il 27.5.2024, portante dichiarazione di inammissibilità dell’istanza della ricorrente, presentata il 19.5.2022, intesa al conferimento della cittadinanza italiana ex art. 9 L. 91/1992.

Giustizia amministrativa202401054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità dell’istanza di conferimento della cittadinanza italiana per insufficienza reddituale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, deducendo, con un unico motivo, l’illegittimità dell’atto per omessa o invalida comunicazione del preavviso di rigetto, nonché per difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha contestato che il decreto rinviasse alla nota di preavviso di rigetto per l’indicazione delle annualità interessate dall’insufficienza reddituale e per le modalità di partecipazione, sostenendo inoltre che la carenza reddituale fosse stata superata dai redditi percepiti nel 2023, valutabili anche se successivi alla presentazione dell’istanza. L’Amministrazione ha sostenuto la legittimità della comunicazione effettuata esclusivamente tramite la piattaforma telematica SEND.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata valida comunicazione del preavviso di rigetto. La comunicazione dell’atto endoprocedimentale era necessaria sia per consentire alla richiedente di comprendere le specifiche ragioni ostative alla concessione della cittadinanza, sia per permetterle di esercitare tempestivamente la partecipazione procedimentale, producendo chiarimenti, indicando eventuali redditi medio tempore percepiti o dimostrando, ove consentito dalla normativa, il sostegno reddituale di altri familiari. Il decreto aveva indicato l’insufficienza reddituale rinviando per relationem al preavviso quanto alle singole annualità e alla possibilità di presentare documentazione esplicativa. L’Amministrazione aveva prodotto la ricevuta della trasmissione esclusivamente telematica tramite SEND, ma non aveva dimostrato che tale modalità fosse legittimamente utilizzabile nei confronti della ricorrente in forma esclusiva ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.l. n. 76/2020. La mancata notifica personale o postale del preavviso ha quindi determinato l’illegittimità del decreto. L’Amministrazione è stata obbligata a riesercitare il potere nel rispetto delle garanzie partecipative. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della particolarità della vicenda e del fatto che il preavviso era stato comunque predisposto e trasmesso, sebbene con modalità inidonee.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    La domanda di conferimento della cittadinanza italiana è stata presentata sulla base di tale disposizione.

  • art. 3 d.l. 382/1989

    È stata richiamata dall’Amministrazione quale base della soglia minima reddituale richiesta per la domanda di cittadinanza.

  • art. 26, comma 5, d.l. 76/2020

    Il TAR ha ritenuto non dimostrato che la comunicazione esclusivamente telematica tramite SEND fosse legittimamente effettuabile nei confronti della ricorrente ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al conferimento della cittadinanza, la comunicazione del preavviso di rigetto è necessaria quando consente al richiedente di conoscere concretamente le ragioni ostative e di esercitare il contraddittorio procedimentale mediante chiarimenti e produzione documentale.
  • La comunicazione esclusivamente telematica di un preavviso di rigetto tramite una piattaforma digitale non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la validità della partecipazione procedimentale: l’Amministrazione deve provare che ricorressero i presupposti normativi per utilizzare quella modalità in via esclusiva nei confronti del destinatario.
  • Quando il provvedimento finale rinvia per relationem al preavviso di rigetto per l’indicazione delle annualità rilevanti e delle modalità di partecipazione, l’invalidità della comunicazione del preavviso incide sulla comprensione delle ragioni ostative e sull’effettivo esercizio delle garanzie partecipative, rendendo illegittimo il provvedimento finale.
  • L’annullamento del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative comporta l’obbligo dell’Amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto del procedimento e delle prerogative partecipative dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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