Sentenza del 24/02/2017 n. 730 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione e misure cautelari - Notifiche - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Prova - Mancata impugnazione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La notifica è stata ritenuta regolare perché conforme all’art. 140 c.p.c.: risultavano provati sia il deposito dell’atto presso la casa comunale sia l’invio della raccomandata informativa e la sua restituzione per compiuta giacenza. Inoltre, la mancata tempestiva impugnazione del preavviso ha determinato la decadenza dalla possibilità di contestare successivamente l’iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo o comunque lamentando l’assenza di una regolare notifica e, di conseguenza, l’illegittimità della successiva iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti. L’agente della riscossione ha dimostrato il perfezionamento della notifica mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale e la produzione della documentazione relativa alla raccomandata informativa, spedita e restituita per compiuta giacenza.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La notifica può perfezionarsi mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso e spedizione della raccomandata informativa. La prova documentale di tali adempimenti, anche tramite idonea documentazione fotostatica, è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica.
Massime di principio
- Quando il destinatario è irreperibile, la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria può considerarsi valida se l’agente della riscossione dimostra puntualmente tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.
- La raccomandata informativa non deve necessariamente essere consegnata personalmente: la restituzione per compiuta giacenza può essere sufficiente, purché siano provati la spedizione e il corretto iter notificatorio.
- La mancata impugnazione tempestiva del preavviso può precludere la contestazione successiva dell’iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti, anche se tali contestazioni vengono formulate contro l’atto successivo.
- È quindi essenziale verificare e contestare il preavviso entro i termini applicabili, senza attendere l’eventuale iscrizione ipotecaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 40 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 44 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 4788 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 4771 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 4785 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 feb 2017Sentenza del 24/02/2017 n. 4797 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →