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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 730 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Riscossione e misure cautelari - Notifiche - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Prova - Mancata impugnazione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La notifica è stata ritenuta regolare perché conforme all’art. 140 c.p.c.: risultavano provati sia il deposito dell’atto presso la casa comunale sia l’invio della raccomandata informativa e la sua restituzione per compiuta giacenza. Inoltre, la mancata tempestiva impugnazione del preavviso ha determinato la decadenza dalla possibilità di contestare successivamente l’iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo o comunque lamentando l’assenza di una regolare notifica e, di conseguenza, l’illegittimità della successiva iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti. L’agente della riscossione ha dimostrato il perfezionamento della notifica mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale e la produzione della documentazione relativa alla raccomandata informativa, spedita e restituita per compiuta giacenza.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La notifica può perfezionarsi mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso e spedizione della raccomandata informativa. La prova documentale di tali adempimenti, anche tramite idonea documentazione fotostatica, è sufficiente a dimostrare la regolarità della notifica.

Massime di principio

  • Quando il destinatario è irreperibile, la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria può considerarsi valida se l’agente della riscossione dimostra puntualmente tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.
  • La raccomandata informativa non deve necessariamente essere consegnata personalmente: la restituzione per compiuta giacenza può essere sufficiente, purché siano provati la spedizione e il corretto iter notificatorio.
  • La mancata impugnazione tempestiva del preavviso può precludere la contestazione successiva dell’iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti, anche se tali contestazioni vengono formulate contro l’atto successivo.
  • È quindi essenziale verificare e contestare il preavviso entro i termini applicabili, senza attendere l’eventuale iscrizione ipotecaria.

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