Cassazione Penale, Sentenza n. 15874/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui, in appello cautelare promosso dal Pubblico ministero, è stata annullata la sostituzione della misura cautelare disposta in suo favore (sostituzione dell'obbligo di dimora nel Comune di Valeggio sul Mincio con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e si è quindi ripristinata la misura originaria. Francesco Siverino, indagato per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e violazioni finanziarie (con un procedimento parallelo per concorso esterno in associazione mafiosa), deduce un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dell'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare. Sosteniene che il Tribunale non ha valutato correttamente elementi nuovi rispetto alle precedenti statuizioni cautelari (in particolare la nuova opportunità lavorativa incompatibile con l'obbligo di dimora in un Comune di piccola estensione), né il tempo trascorso dall'esecuzione della misura (oltre due anni) e dalla commissione dei fatti (quasi cinque anni), elementi che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero l'attenuazione delle esigenze cautelari e la necessità di permettere lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale (o la Corte titolare del provvedimento) ha ritenuto gli argomenti del ricorrente infondati, osservando che non emergono elementi di novità rilevanti rispetto alle precedenti ordinanze di riesame e che, soprattutto, pesa la gravità degli addebiti, la serialità delle condotte realizzate anche per mezzo di prestanome e l'esistenza di un procedimento parallelo per concorso esterno in associazione mafiosa, fattori che giustificano la conferma della misura cautelare. Quanto al profilo temporale, il giudice ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il cosiddetto "tempo silente" dalla commissione del reato deve essere valutato secondo l'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., al momento dell'adozione della misura cautelare: invece, ai fini della revoca o della sostituzione della misura (art. 299 cod. proc. pen.), rileva principalmente il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e sono necessari ulteriori elementi sopravvenuti per dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il giudice che dispone la misura cautelare deve valutare il "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato quale elemento potenzialmente significativo per l'adeguatezza e proporzionalità della misura. Tale valutazione è richiesta al momento dell'adozione della misura cautelare.
art. 299 cod. proc. pen.
Ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare non è richiesta la stessa valutazione del "tempo silente": rileva soprattutto il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e la presenza di fatti sopravvenuti che possano dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, "Barbaro", Rv. 278999-01)
Conferma il principio secondo cui il decorso del tempo dalla commissione del reato assume rilievo primariamente nella fase di adozione della misura (art. 292) mentre per la revoca o sostituzione (art. 299) è necessario che siano sopravvenuti elementi concreti che ne giustifichino la modifica.
Massime di principio
- La valutazione del "tempo silente" dalla commissione del reato è rilevante soprattutto quando il giudice decide di adottare la misura cautelare (art. 292 c.p.p.); per ottenere la revoca o la sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.) è necessario dimostrare fatti sopravvenuti che evidenzino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- La gravità degli addebiti, la serialità delle condotte, l'uso di prestanome e l'esistenza di processi collegati, specie per reati di natura associativa o connessi alla criminalità organizzata, pesano molto nella valutazione dell'adeguatezza e della proporzionalità delle misure cautelari e possono giustificare il mantenimento di misure più restrittive nonostante il decorso del tempo.
- La semplice allegazione di una nuova opportunità lavorativa non è di per sé sufficiente a ottenere la sostituzione della misura; deve essere provato in modo concreto che la nuova attività è incompatibile con la misura vigente e che non esistono alternative meno gravose ma efficaci per cautelare il rischio di recidiva o di inquinamento delle prove.
- Per ottenere successo nella richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare è utile documentare elementi nuovi e specifici (ad es. contratti di lavoro vincolanti, garanzie personali, cambiamenti di residenza o di rete relazionale) che consentano al giudice di ritenere superate o attenuate le esigenze cautelari originarie.
- Nei casi con procedimenti connessi o con accuse di particolare allarme sociale, il giudice tende a privilegiare la tutela della sicurezza pubblica e l'efficacia dell'azione penale; pertanto le proposte difensive devono mirare a fornire certezze concrete sulla persistenza dell'ordine pubblico e sull'assenza di rischio di reiterazione.
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